Trib. Ravenna- Int. Fin.- Forma dell’ordine di negoziazione, invio telematico e firma digitale.

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Data di riferimento: 
29/05/2010

Tribunale Ravenna, 29 maggio 2010 - Pres. Lacentra, est. Vicini.

Al pari del contratto-quadro, anche i singoli ordini di negoziazione danno luogo alla formazione di contratti che hanno per oggetto servizi di investimento: essi devono pertanto rivestire la forma scritta ai sensi dell'art. 23, co. 1, T.U.F. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

L'art. 30 del reg. Consob n.11522/98, nel prevedere che le parti devono indicare, nel contratto-quadro, le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni, non legittima la forma orale degli ordini di borsa, ma si limita a consentire, per tali ordini, forme equivalenti a quella scritta (richiesta telefonica registrata dall'intermediario su supporto magnetico o richiesta inoltrata con strumenti telematici alla quale sia apposta o associata la firma digitale). Non soddisfa pertanto il requisito di forma scritta a pena di nullità l'ordine di negoziazione impartito per via telematica, ove non vi sia apposta la sottoscrizione con firma elettronica o digitale. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]