Corte d’Appello di Trieste – Trasferimento fittizio della sede sociale, prova dello stato di insolvenza, composizione del collegio giudicante ed obbligo di astensione.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 20/02/2014 - 17:48
Reclamo ex art. 18 l.f.
Corte d’Appello di Trieste, Sez. II civ., sent., 4 luglio 2013, n. 608, Pres. Drigani, Rel. Mulloni.
Competenza territoriale - Trasferimento fittizio della sede sociale.
Stato di insolvenza – Prova – Esposizione per debiti fiscali – Cessazione dell’attività d’impresa.
Fase prefallimentare – Composizione del collegio giudicante – Obbligo di astensione – Insussistenza.
E’ fittizio e non vale a spostare la competenza territoriale ai fini della dichiarazione di fallimento il trasferimento della sede sociale quando è accertato che nella nuova sede vi è soltanto un recapito per ricevere la corrispondenza e che ivi non sono neppure depositate le scritture contabili. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
Costituiscono prova dello stato di insolvenza della società fallita l’entità dell’esposizione della stessa per debiti fiscali a fronte della riconosciuta cessazione dell’attività d’impresa. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
Il giudice delegato al fallimento poi revocato per vizio di notifica non ha il dovere di astenersi ex art. 51 I° co. n.4 c.p.c., nel successivo nuovo procedimento per la dichiarazione di fallimento del medesimo debitore.
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Corte d'appello di Trieste 4 luglio 2013.pdf [6] | 1.67 MB |