Tribunale di Firenze – Bancarotta fraudolenta: è inammissibile che la stessa condotta possa contemporaneamente integrare “distrazione” e “dissipazione” stante la loro ontologica diversità.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 19/09/2024 - 17:30Tribunale di Firenze, Sez. I pen., 15 aprile 2024 – Pres. Rel. Fabio Frangini, Giud. Gian Maria Faralli e Valeria Vecchio.
Bancarotta fraudolenta – Distrazione e dissipazione – Condotte ontologicamente diverse non fungibili - Ammissibilità della loro contestazione in via alternativa – Necessità che sia però fatto riferimento a due condotte distinte.