Art. 21. - Revoca della dichiarazione di fallimento.

Trib. di Padova – Fallimento su istanza del P.M. – Revoca del fallimento – Transazione fra uno dei coobbligati e il creditore.

Tribunale di Padova, 08 febbraio 2011 - Pres., est. Caterina Santinello.

Il P.M. è legittimato a proporre istanza di fallimento ai sensi dell'art. 7, n. 2, LF, anche quando il procedimento civile di cui al suddetto articolo è un procedimento per la dichiarazione di fallimento conclusosi con decreto d'improcedibilità. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
08/02/2011
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione - Responsabilità per dichiarazione di fallimento e liquidazione del danno in separato giudizio.

Corte di Cassazione Sez. I Civile, 22 luglio 2009, n. 17155 - Pres. Vitrone - Rel. Maria Rosaria Cultrera.

Dichiarazione di fallimento - Revoca del fallimento - Responsabilità - Responsabilità del creditore procedente ex art. 21 della legge fall. - Natura processuale - Applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ. - Conseguenze - Scissione tra accertamento della responsabilità e prova del danno - Inammissibilità - Cognizione congiunta del giudice fallimentare - Necessità - Conseguenze - Domanda di condanna generica - Inammissibilità.

Data di riferimento: 
22/07/2009
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Udine - Revoca della dichiarazione di fallimento - Assoggettabilità al debitore delle spese di procedura.

Tribunale di Udine - 22.05.2009

Dott. Alessandra BOTTAN Presidente Dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice Relatore Dott. Mimma GRISAFI Giudice

Vanno posti a carico del debitore le spese di procedura ed il compenso al curatore qualora il fallimento poi revocato sia stato determinato dal negligente comportamento del debitore stesso. (FG)

Data di riferimento: 
22/05/2009
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Milano - Revoca del fallimento e liquidazione del compenso del legale.

Tribunale di Milano 25 settembre 2008 - Est. Quatraro. Segnalazione del Presidente Bartolomeo Quatraro

Fallimento - Revoca -Compenso del legale del fallimento - Liquidazione degli oneri della massa - Necessità.

Il giudice delegato dovrà provvedere alla liquidazione degli oneri gravanti sulla massa anche nel caso in cui il fallimento venga revocato. (fb) (Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)

Data di riferimento: 
25/09/2008
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

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