Tribunale di Udine - Revoca della dichiarazione di fallimento - Assoggettabilità al debitore delle spese di procedura.

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Data di riferimento: 
22/05/2009

Tribunale di Udine - 22.05.2009

Dott. Alessandra BOTTAN Presidente Dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice Relatore Dott. Mimma GRISAFI Giudice

Vanno posti a carico del debitore le spese di procedura ed il compenso al curatore qualora il fallimento poi revocato sia stato determinato dal negligente comportamento del debitore stesso. (FG)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: