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Home » fondiario, Art. 211 - Esercizio dell'impresa del debitore. » fondiario, Art. 211 - Esercizio dell'impresa del debitore.

fondiario, Art. 211 - Esercizio dell'impresa del debitore.

Tribunale di Lecco – Azione esecutiva proseguita dal fondiario dopo il fallimento della società debitrice e facoltà del curatore di avviare la procedura di liquidazione degli immobili del debitore ipotecati a garanzia del finanziamento concessogli.

Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 08/08/2023 - 09:08

Tribunale di Lecco, Sez. I civ. - Fallimentare, 29 maggio 2023 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Edmondo Tota.

Data di riferimento: 
29/05/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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