Art. 56. - Compensazione in sede di fallimento., Tribunale di Firenze

Tribunale di Firenze – Presupposto perchè alla banca sia consentito operare la compensazione tra quanto recuperato a fronte di un mandato all'incasso e quanto dovutole.

Tribunale Ordinario di Firenze, Sez. III civ., 05 novembre 2019 - Giud. Marco Ferreri.

Concordato preventivo - Banca - Anticipazione erogata al cliente -  Riscossione di somme in virtù di mandato all'incasso - Compensazione tra quanto da essa dovuto e quanto dovutole dal cliente - Presupposto necessario -  Patto di elisione nel conto di partite di segno opposto.

Data di riferimento: 
05/11/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Firenze – Ai fini della compensazione il credito del locatore per canoni successivi al fallimento del conduttore si deve ritenere già sorto se il contratti di locazione risulti stipulato anteriormente.

Tribunale di  Firenze, 29 gennaio 2018 – Pres. Patrizia Pompei, Rel. Cosmo Crolla, Giud. Anna Primavera.

Contratto di locazione – Fallimento del conduttore –  Recesso del curatore - Credito del locatore per canoni intermedi ai due eventi – Momento della stipula della locazione – Anteriorità rispetto al fallimento - Circostanza rilevante - Genesi unitaria del credito – Insorgenza periodica - Esclusione.

Data di riferimento: 
29/01/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]