Art. 95. - Progetto di stato passivo e udienza di discussione., studio professionale associato

Tribunale di Padova – Ammissione al passivo fallimentare in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.: necessità che l’incarico sia conferito al singolo professionista e non allo studio di cui faccia parte.

 

Tribunale di Padova 20 novembre 2015 - Pres. Est. Maiolino.

 

Fallimento – Studio associato -  Domanda  di ammissione al passivo -  Riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2 -  Inesistenza dei presupposti -  Prestazione resa dallo studio associato e non dal singolo professionista -  Inammissibilità di una legittimazione cumulativa o alternativa – Necessaria individuazione dell’avente diritto al compenso.

 

Data di riferimento: 
20/11/2015
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]