Art. 45 - Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini., Art. 5 - Doveri e prerogative delle autorità preposte.

Tribunale di Roma – Covid-19: il differimento dei termini procedurali previsto dall’art. 83 del D.L. 18/2020 si applica anche rispetto al termine previsto per la proposizione di proposte concorrenti in sede di concordato preventivo.

Tribunale di Roma, Sez. XIV Fallim., 02 aprile 2020 – Giudice Delegato Claudio Tedeschi.

Emergenza epidemiologica da Covid-19 – D.L.18/2020 art. 83 – Termini procedurali scadenti tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 – Sospensione - Concordato preventivo – Proposte concorrenti – Termine per la proposizione – Fissazione a ritroso di 30 giorni rispetto alla data dell’adunanza dei creditori – Termine scadente il 21 marzo 2020 – Necessario differimento della data di adunanza dei creditori – Nessun pregiudizio per le parti.

Data di riferimento: 
02/04/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]