Art. 47 - Apertura del concordato preventivo., Art. 2. - Liquidazione coatta amministrativa e fallimento

Corte di Cassazione (922/2024) – La Corte d’appello, se ritiene ammissibile in rito una domanda di concordato preventivo, contestata dal Tribunale, deve rimettere la causa al primo giudice perché la valuti nel merito.

Cass., Sez. 1, 10 gennaio 2024, n. 922, Pres. Cristiano, Est. Pazzi

Domanda di concordato preventivo – Pronuncia del Tribunale di inammissibilità in rito e dichiarazione di fallimento - Reclamo - Accoglimento dell’impugnazione - Obbligo della Corte d’appello di rimettere la causa al Tribunale - Sussistenza.

Data di riferimento: 
10/01/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]