Art. 112 - Giudizio di omologazione., piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

Tribunale di Lucca – Concordato in continuità aziendale che preveda la ristrutturazione trasversale dei crediti: inammissibilità dell'utilizzo del cram down per realizzarne i presupposti.

Tribunale di Lucca, Sez. Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, 18 luglio 2023 – Pres. Giulio Lino Maria Giuntoli, Rel. Carmine Capozzi, Giud. Giacomo Lucente.

Concordato in continuità aziendale diretta – Flussi di cassa che ne derivano -  Ristrutturazione trasversale dei debiti - Ricorrenza delle condizioni previste per l'applicazione dell'art. 112, secondo comma, lettera d), C.C.I. - Necessità - Utilizzo a tal fine dello strumento del cram down fiscale e previdenziale – Inammissibilità - Incompatibilità con la. regola della RPR.

Data di riferimento: 
18/07/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]