Art. 118 - Esecuzione del concordato., Tribunale di Genova

Tribunale di Genova – Concordato preventivo omologato: laddove nella fase esecutiva il debitore riscontri l'impossibilità da parte sua di adempierlo deve porre in essere tutte le iniziative necessarie ad addivenirvi.

Tribunale di Genova, Sez. VII civ. - Ufficio fallimentare, 27 giugno 2023 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Andrea Balba.

Concordato preventivo – Omologazione – Fase esecutiva – Debitore – Riscontro dell'impossibilità di adempiere alle obbligazione assunte – Dovere di porre in essere iniziative adeguate a rispettare gli impegni presi. - Necessario ricorso ad altre idonee modalità di adempimento – Istanza di autorizzazione da rivolgersi al giudice delegato.

Data di riferimento: 
27/06/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]