Art. 119 - Risoluzione del concordato., Art. 12 - Nozione, effetti e ambito di applicazione.

Tribunale di Milano – La proposta di concordato preventivo, una volta omologata, risulta immodificabile per quanto concerne il tempo, la misura e le modalità di soddisfacimento dei creditori.

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 17 novembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Sergio Rossetti, Giud. Luca Giani e Rosa Grippo.

Concordato omologato – Differimento dei termini di pagamento – Istanza di autorizzazione presentata in tal senso dal debitore - Non accoglibilità - Immodificabilità del tempo, dei modi e delle modalità di soddisfacimento dei creditori.

Data di riferimento: 
17/11/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]