Art. 137 - Compenso del curatore., Art. 21. - Revoca della dichiarazione di fallimento.

Tribunale di Udine - Revoca della dichiarazione di fallimento - Assoggettabilità al debitore delle spese di procedura.

Tribunale di Udine - 22.05.2009

Dott. Alessandra BOTTAN Presidente Dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice Relatore Dott. Mimma GRISAFI Giudice

Vanno posti a carico del debitore le spese di procedura ed il compenso al curatore qualora il fallimento poi revocato sia stato determinato dal negligente comportamento del debitore stesso. (FG)

Data di riferimento: 
22/05/2009
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]