Art. 165 - Azione revocatoria ordinaria., Art. 254 - Doveri degli amministratori e dei liquidatori.

Tribunale di Venezia – Azione di responsabilità e azione revocatoria: inammissibilità per difetto di vera connessione della loro contestuale proposizione avanti alla Sezione Specializzata in Materia d'Impresa.

Tribunale di Venezia, Sezione Spec. in Materia d'Impresa,  18 febbraio 2019 – Giud. Est. Lina Tosi.

Fallimento – Azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore – Proposizione contestuale  di azione revocatoria - Competenza per materia riservata al tribunale fallimentare - Difetto di connessione tra azione di responsabilità e azione revocatoria – Sezione Specializzata in Materia d'Impresa – Incompetenza rispetto all'azione revocatoria – Materia ad essa non riservata.

Data di riferimento: 
18/02/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Siena – Fallimento: azione revocatoria promossa dal curatore nei confronti degli amministratori di una società fallita che hanno conferito in trust i loro beni a beneficio dei propri familiari.

 

Tribunale di Siena 22 maggio 2015 - Est. Pattonelli.

 

Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – Crediti soggetti a condizione o a termine – Estensione legislativa della tutela - Mere aspettative – Crediti eventuali anche litigiosi – Credito nascente da atto illecito – Tutelabilità - Sentenza dichiarativa di inefficacia – Esecuzione  condizionata – Conferma dell’esistenza del credito – Necessità.

 

Data di riferimento: 
22/05/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Udine - Esercizio contestuale di azione di responsabilità ed azione revocatoria: ammissibilità e presupposti.

Anche dopo la riforma della disciplina delle società di capitali e segnatamente delle società a responsabilità limitata introdotta nel 2003, la curatela é legittimata ad esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori prevista dall'art. 146 l. fall. , sia per i danni provocati al patrimonio della società, sia per i danni provocati ai creditori sociali, malgrado l'art. 2476 cod. civ. non preveda più espressamente la possibilità per i creditori sociali di promuovere la medesima azione e ciò anche in forza della modifica introdotta all'art. 146 l. fall.

Data di riferimento: 
17/10/2008
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]