Art. 234 - Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura., Tribunale di Como

Tribunale di Como - Laddove il fallimento si chiuda senza che alcuna somma sia stata liquidata ai creditori, il fallito non può essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione.

Tribunale di Como, 27 febbraio 2018 – Pres. Anna Introini, Est. Alessandro Petronzi, Giud. Marco Mancini.

Fallimento – Chiusura - Debitore – Istanza di esdebitazione – Mancato pagamento di un qualsivoglia creditore – Inaccoglibilità.

Data di riferimento: 
27/02/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]