Art. 235 - Decreto di chiusura., consecuzione procedure

Tribunale di Roma – Operatività del principio di consecuzione anche tra fallimento e liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012 e possibile riconoscimento della prededuzione ai crediti sorti in occasione e in funzione della prima procedura.

Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIV civ. - Fallimentare, 19 aprile 2021 (data della pronuncia).

Principio di consecuzione tra  procedure concorsuali – Operatività anche tra fallimento e procedure ex L. 3/2012 – Fondamento.

Consecuzione tra fallimento e liquidazione dei beni – Crediti sorti in occasione e in funzione della prima procedura – Prededucibilità.

Data di riferimento: 
19/04/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]