Tribunale di Udine - Concordato preventivo con cessione dei beni: natura di procedimento di esecuzione forzata.

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Data di riferimento: 
23/09/2011

Tribunale di Udine - 23 settembre 2011 - dott. Alessandra Bottan Presidente - dott. Gianfranco Pellizzoni - giudice rel. - dott. Francesco Venier - giudice.

Concordato preventivo con cessione dei beni e nomina di liquidatore; natura di procedimento di esecuzione forzata in senso lato; assimilabilità in parte qua alla procedura fallimentare; conseguenze: effetti conservativi del pignoramento a vantaggio dei creditori concorrenti; inopponibilità ai creditori concorrrenti dell'ipoteca iscritta dopo il pignoramento ma prima del deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato.

A seguito della nuova formulazione dell'art. 169 L. fall., contenente espresso richiamo all'art. 45 l. fall., la procedura di concordato preventivo con cessione dei beni a fini di liquidazione è assimilabile, segnatamente nella fase della sua esecuzione, alla procedura di fallimento quale ‘procedimento di esecuzione forzata in senso lato'. Anche nella procedura di concordato preventivo, infatti, la fase di esecuzione comporta l'imposizione di un vincolo indisponibile di destinazione sui beni del debitore al fine della soddisfazione dei creditori, lo spossessamento del debitore attraverso la nomina di un liquidatore ed il compimento degli atti in un contesto proceduralizzato. Ne consegue che -contrariamente a quanto si riteneva prima delle modifiche introdotte dal dlgs 5/2006- deve ora concludersi che anche in tale procedura permangono inalterati a vantaggio dei creditori concorrenti gli effetti conservativi del pignoramento singolare eseguito prima dell'ammissione alla procedura. Se pertanto, prima delle modifiche apportate dal dlgs 5/2006, l'ipoteca iscritta dopo la trascrizione di atti di pignoramento immobiliare ma prima dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo si riteneva -secondo l'opinione giurisprudenziale prevalente - opponibile ai creditori concordatari (stante il mancato richiamo, in tale procedura, dell'art. 2916 c.c.), dopo tali modifiche deve viceversa ritenersi che anche nella procedura di concordato preventivo liquidatorio con cessione dei beni, gli effetti conservativi del pignoramento singolare a vantaggio dei creditori concorrenti permangono inalterati, con conseguente inopponibilità a detti creditori dell'ipoteca iscritta dopo il pignoramento ma prima dell'ammissione alla procedura. (avv. Giovanna Cosattini - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: