T.Milano- Int.f.- Contratto di opzione stipulato tra privati e mediazione obbligatoria.

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Data di riferimento: 
16/03/2012

Tribunale Milano, 16 marzo 2012 - - Est. Elena Crugnola.

Contratto di opzione su azioni - Contratto stipulato tra privati - Mediazione obbligatoria - Esclusione.

Mediazione obbligatoria - Individuazione delle controversie relative a "contratti assicurativi, bancari e finanziari" - Riferimento alla natura professionale di una delle parti.

Il contratto di opzione su azioni stipulato tra privati senza l'intervento di un operatore professionale o finanziario non rientra nell'ambito delle controversie in materia di contratti finanziari, per le quali il legislatore all'articolo 5 del d.lgs. 28/2010 ha previsto la mediazione obbligatoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'espressione letterale dell'articolo 5 del d.lgs. 28/2010 nonché la Relazione al citato d.lgs. consentono di ritenere che, allo scopo di individuare la categoria delle controversie soggette a mediazione obbligatoria relative a "contratti assicurativi, bancari e finanziari" si debba fare riferimento alla natura "professionale" di una delle parti piuttosto che alle specifiche tipologie contrattuali, le quali sono di per se stesse di difficile ricostruzione sistematica sulla scorta del nomen juris utilizzato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di Intermediazione finanziaria: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]