Tribunale di Udine – Istruttoria prefallimentare - Questioni processuali - Presupposti per l’esonero dalla “fallibilità”.

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Data di riferimento: 
23/11/2012

Tribunale di Udine, 23 novembre 2012 - dott. Alessandra Bottan Griselli, presidente - dott. Gianfranco Pellizzoni, giudice - dott. Mimma Grisafi, giudice relatore.

Spostamento della sede legale - Istanza di fallimento del P.M. - Stato di insolvenza - Fallimento di altra società del gruppo - Indagini penali per bancarotta.

Art. 7 l.f. - Intervento volontario - Esonero fallibilità - Onere probatorio del debitore - Deposito scritture contabili e fiscali - Triennio - Attivo patrimoniale - Ricavi lordi - Contestazione credito - Debito non scaduto - Debito condizionato - Debito ancora non esigibile - Computo indebitamento complessivo - Sbilancio fra attivo e passivo - art. 5 l.f. - Finanziamento soci - Iscrizione a bilancio - Procedura esecutiva.

Ai fini della legittimazione del P.M. a presentare istanza di fallimento, l'insolvenza non deve risultare necessariamente da un procedimento penale contro l'imprenditore insolvente ma è sufficiente che essa emerga nel corso di un qualsiasi procedimento penale, anche se instaurato quindi nei confronti di un diverso soggetto; sarà pertanto ammissibile l'istanza di fallimento avanzata dal P.M. nel corso di indagini penali sviluppate per ipotesi di bancarotta connessa al fallimento di un'altra società del medesimo gruppo. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Nel corso di un procedimento prefallimentare, qual è quello diretto all'accertamento dei requisiti di fallibilità del debitore, è ammissibile l'intervento volontario, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., anche solo ad adiuvandum, da parte di soggetti terzi, quale il curatore fallimentare di un'altra società appartenente al medesimo gruppo societario, considerata la natura contenziosa del procedimento; tale conclusione risulta peraltro indirettamente confermata dall'art. 18 l.f. che prevede la legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento in capo a qualunque interessato. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

L'art. 1 della legge fallimentare, nel richiamare il triennio antecedente la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, fa riferimento agli ultimi tre esercizi in cui la gestione economica è scadenzata, non invece agli anni solari; anche l'art. 14 l.f. depone in tal senso, prevedendo che il debitore il quale presenti una dichiarazione di fallimento in proprio debba depositare le scritture contabili e fiscali degli ultimi tre anni, cioè degli ultimi tre esercizi cui ha riguardo la documentazione funzionale all'accertamento delle sue condizioni di fallibilità. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Se da un lato è vero che nel verificare la sussistenza del requisito della fallibilità posto dall'art. 1 legge fallimentare, è prioritaria la considerazione di quanto si ricava dalle scritture contabili ed, in particolare per le società di capitali, dai bilanci depositati, dall'altro lato è altrettanto vero che detti bilanci non costituiscono prova legale per cui se considerati non attendibili, lasciano l'imprenditore onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità". Ai fini ora illustrati, possono e debbono tenersi in considerazione, anche se non risultanti dai bilanci, ma emergenti dalle indagini, ulteriori debiti, anche contestati, anche non scaduti, anche condizionati o ancora non esigibili, così come debbono esserlo ulteriori ricavi lordi o altri elementi dell'attivo patrimoniale, sì da assicurare una verifica che tenga conto dell'effettivo e reale "attivo patrimoniale" o degli effettivi "ricavi lordi" ("in qualunque modo risultino") e che consenta pertanto una valutazione sull'effettiva dimensione dell'impresa stessa. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: