Tribunale di Milano - Concordato con riserva, atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e finanziamenti prededucibili.

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Data di riferimento: 
11/12/2012

Tribunale Milano, 11 dicembre 2012 - Pres. Lamanna - Est. D'Aquino.

Concordato preventivo - Gestione dei rapporti negoziali in corso di esecuzione - Atti di ordinaria amministrazione - Caratteristiche.

Concordato preventivo - Concordato con riserva - Autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione - Finanziamento soci - Presupposti.

Concordato preventivo - Concordato con riserva - Rapporti in corso di esecuzione - Contraente che sospenda la propria prestazione in assenza di istanza del debitore - Competenza del tribunale chiamato a pronunciarsi sulla domanda di concordato - Esclusione.

Concordato preventivo - Autorizzazione a contrarre finanziamento prededucibile - Anticipo di fatture - Presupposti - Continuità aziendale - Migliore soddisfazione dei creditori.

Gli atti di gestione dei rapporti negoziali pendenti al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva sono da considerarsi di ordinaria amministrazione qualora abbiano lo scopo di conservare l'attività di impresa e non incidano innovativamente sul patrimonio della stessa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

È atto di straordinaria amministrazione, e può quindi essere autorizzato ai sensi dell'articolo 161, comma 7, legge fallimentare, il finanziamento soci che si prospetti come urgente e necessario a garantire la continuità aziendale e che sia astrattamente idoneo ad incidere sul patrimonio del debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il tribunale chiamato a pronunciarsi sulla domanda di concordato preventivo non è competente a giudicare del comportamento del contraente che abbia sospeso la propria prestazione in mancanza di richiesta in tal senso formulata dal debitore ai sensi dell'articolo 169 bis, legge fallimentare. (Nel caso di specie il debitore aveva chiesto che il Tribunale desse atto della illegittimità del comportamento delle banche che avevano sospeso l'operatività delle linee di credito ponendole al rientro). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Sulla scorta delle disposizioni di cui all'articolo 182 quinquies, commi 1 e 2, legge fallimentare, è possibile autorizzare l'estensione di linee di credito per l'anticipo di fatture emesse dal debitore - importi che assumeranno, pertanto, natura prededucibile - qualora l'operazione, sulla scorta delle risultanze della relazione redatta dall'esperto e degli altri elementi informativi acquisiti, si prospetti necessaria alla continuità aziendale, non dannosa per il patrimonio della ricorrente e funzionale ad una migliore soddisfazione dei creditori anche in una eventuale ipotesi liquidatoria. (Nel caso di specie, l'incremento dei debiti e degli oneri finanziari era controbilanciato dall'incremento di maggiori crediti commerciali ritenuti di incasso certo sulla base della relazione del professionista.) (1) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Pier Francesco Marcucci

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: