Corte di Cassazione (6709/2009) – Revocatorie tra fallimenti: insinuazione e non prededucibilità del credito restitutorio.

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Data di riferimento: 
19/03/2009

Cassazione civile, Sez. I, 19 marzo 2009 n. 6709 – Pres. Carnevale – Rel. Didone

Fallimento – Revocatoria – Pagamento ricevuto dal curatore – Credito restitutorio  – Natura non prededucibile.

La circostanza che il pagamento poi revocato sia stato ricevuto anziché dall'imprenditore in bonis, dal curatore del suo fallimento, non è sufficiente a trasformare la natura del credito restitutorio, attribuendo a questo natura prededucibile, posto che il curatore è subentrato nella posizione sostanziale e processuale del fallito e ha ottenuto quel pagamento in sostituzione di questi. Non rileva, infatti, ai fini del riconoscimento della prededucibilità la circostanza che il credito tragga origine da un versamento che trovi il suo titolo, anziché in spese ed obbligazioni contratte per l'amministrazione del fallimento e la continuazione dell'impresa, in un rapporto facente capo all'imprenditore fallito e ciò anche se sia effettuato ad organi della procedura concorsuale. (PierluigiFerrini) (Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall’avv. Anna Serafini.

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: