Tribunale di Bergamo – Revocatoria delle rimesse in conto corrente: concetti di durevolezza e consistenza; sopravvivenza della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
28/04/2014

Tribunale di Bergamo, 28 aprile 2014 – Giud. dott. Vitiello

Revocatoria – Rimesse in conto corrente – Carattere solutorio e rispristinatorio.

Revocatoria – Rimesse in conto corrente – Durevolezza – Apprezzabile stabilità nel tempo dell’effetto solutorio.

Revocatoria – Rimesse in conto corrente – Consistenza – Parametri interni al rapporto di c/c.

Revocatoria – Conoscenza dello stato d’insolvenza – Mancata pubblicazione del bilancio.

Anche dopo la riforma delle azioni revocatorie mantiene rilievo la distinzione tra rimesse ripristinatorie della provvista e solutorie: la natura solutoria della rimessa costituisce infatti il presupposto indispensabile della sua potenziale revocabilità, ulteriormente condizionata dalla consistenza e durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

L’elemento della “durevolezza” va individuato nell’apprezzabile stabilità nel tempo dell’effetto solutorio e si risolve, pertanto, nel ritenere che soltanto il versamento (con effetto riduttivo consistente) che non venga compensato da successivi prelevamenti (non necessariamente di importo corrispondente, ma anche superiore o inferiore ma non tale da ridurre il ripianamento al di sotto dell’individuata soglia di “consistenza”) abbia l’effetto di determinare la durevole riduzione dell’esposizione debitoria. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

Per stabilire quale sia la soglia oltre la quale la restituzione alla banca possa dirsi “consistente” deve aversi riguardo esclusivamente a parametri interni al rapporto di conto corrente in essere tra banca e correntista poi dichiarato fallito. Ne consegue un ampio spettro di criteri utilizzabili dal giudice, integrati dall’entità massima dell’esposizione debitoria del conto corrente nel semestre antecedente al fallimento, dall’entità media delle rimesse (ed eventualmente anche dei prelevamenti) sul conto, nel periodo sospetto o nel periodo immediatamente antecedente al semestre, dall’ammontare dell’esposizione debitoria nel momento in cui la rimessa della cui consistenza si tratta è stata effettuata, infine dall’importo massimo di cui possa essere richiesta la restituzione, così come individuato applicando il principio di cui all’art. 70 u.c. legge fallimentare. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

Costituisce indizio della conoscenza dello stato d’insolvenza il fatto che, nel momento in cui sono state effettuate le rimesse revocande, non fosse stato pubblicato il bilancio d’esercizio (benché fosse scaduto il termine), considerato in particolare che le banche condizionano il mantenimento delle linee di credito in essere ad un accurato esame del bilancio di esercizio, esame che viene anticipato rispetto al momento della pubblicazione del bilancio stesso al registro delle imprese, essendo usuale la richiesta al cliente affidato di anticipare la trasmissione di una bozza dello stato patrimoniale e del conto economico. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

Vedi la nota alla sentenza del dott. Giuseppe Rebecca in https://www.unijuris.it/node/2356

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Bergamo 28 aprile 2014.pdf3.11 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: