Tribunale di Forlì – Concordato preventivo: vendita di beni immobili con accollo liberatorio delle rate di mutuo.

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Data di riferimento: 
05/03/2014

Tribunale di Forlì, 5 marzo 2014 – Pres., est. Pazzi.

Concordato preventivo – Vendita di beni immobili – Atto di straordinaria amministrazione – Autorizzazione dell’autorità giudiziaria – Necessità.

Concordato preventivo – Contratti di mutuo – Mancata risoluzione per inadempimento – Contratti in corso di esecuzione ex articolo 169 bis L.F.

Concordato preventivo – Vendita di beni immobili – Accollo esterno liberatorio delle rate di mutuo scadute – Violazione della par condicio creditorum – Accollo delle rate non scadute – Ammissibilità. 

Il contratto di vendita di beni immobili, seppur compiuto nell’ambito di una procedura concordataria che si ripropone di salvaguardare la continuità dell’attività d’impresa, rientra fra i negozi di straordinaria amministrazione che durante l’intera procedura di concordato non possono essere compiuti dall’imprenditore senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria, nel senso espressamente previsto dall’art. 167, comma 2, L.F., qualora, in ragione del considerevole valore dei beni da cedere, sia idoneo a incidere negativamente sul patrimonio sociale. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

I contratti di mutuo che non siano stati risolti per inadempimento da parte degli istituti di credito costituiscono contratti in corso di esecuzione, soggetti alla disciplina prevista dall’art. 169 bis L.F. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

La vendita di beni immobili con accollo esterno liberatorio ex art. 1273, comma 2, c.c. del mutuo ipotecario già gravante sui singoli beni, pur corrispondendo agli interessi della massa dei creditori, comporterebbe per le rate già scadute e insolute alla data di presentazione della proposta concordataria il pagamento di un credito venuto a scadenza in epoca anteriore all’apertura della procedura concordataria, che in forza del principio della par condicio creditorum non è consentito se non ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 182 quinquies, comma 4, L.F. Viceversa, per tutti i ratei non ancora scaduti alla data di presentazione della proposta concordataria la vendita di beni immobili con accollo esterno liberatorio è ammissibile, poiché in questo modo si soddisfa un credito venuto a scadenza in epoca successiva all’apertura della procedura concordataria, correlato all’esecuzione di un contratto in corso e quindi di natura prededucibile. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: