Tribunale di Milano – Retrocessione dell’azienda del fallito affittata a terzi anteriormente o posteriormente alla dichiarazione di fallimento e scioglimento dei contratti di lavoro: incidenza sulla procedura.

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Data di riferimento: 
05/05/2015

 

Tribunale di Milano 05 maggio 2015 – Pres. Mammone, Est. D'Aquino.

 

Fallimento – Contratto di affitto d’azienda stipulato dal fallito – Prosecuzione – Recesso del curatore – Atto recettizio -  Effetto ex nunc – Ragioni giustificative – Conseguenze.

 

Fallimento – Contratto di affitto d’azienda stipulato dal fallito – Retrocessione – Contestuale o successivo scioglimento dai contratti aziendali –  Rapporto di lavoro – Credito del lavoratore – Periodo anteriore al recesso – Irresponsabilità del fallimento.

 

Fallimento -  Affitto d’azienda ex art. 104 bis, ultimo comma– Disciplina dei rapporti pendenti – Debiti maturati sino alla retrocessione - Irresponsabilità della procedura –  Principio generale - Contratto d’ affitto d’azienda prestipulato dal fallito – Possibile estensione – Effetti.

 

Fallimento – Contratto di affitto d’azienda stipulato dal fallito – Trattamento di fine rapporto –  Credito maturato di anno in anno - Spacchettamento –  Credito maturato sino al trasferimento e successivamente al recesso – Ammissione al passivo – Periodo intermedio – Debito dell’affittuario.

 

Fallimento – Licenziamento del lavoratore in CIGS – Termine per il preavviso – Mancato rispetto – Indennità – Credito concorsuale – Privilegio.

 

L’effetto della retrocessione al fallimento, a seguito dell’esercizio del recesso da parte del curatore, dell’azienda affittata a terzi dal fallito in bonis, il cui contratto è proseguito nei confronti dell’affittuario ai sensi dell’art. 79 L.F.,  si deve ritenere operi quale atto recettizio, ex nunc, dal momento della comunicazione di recesso da parte della curatela, e non retroattivamente, ex tunc, dalla data della dichiarazione di fallimento. Tale conclusione trova conferma sia in ragione della differente formulazione degli artt. 72 e 79 L.F. (in quanto, il primo ipotizza la possibilità per il curatore di “sciogliersi” da contratti pendenti sospesi a seguito del fallimento, mentre il secondo consente al curatore di “recedere” da un contratto in essere, quello di affitto d’azienda che è proseguito dopo il fallimento), sia dal fatto che l’indennizzo dovuto alla controparte ex art. 79 L.F. costituisce credito prededucibile che sorge in costanza di fallimento e, dunque solo al verificarsi degli effetti del recesso. Corollario di tale impostazione è che, ove il curatore che ha esercitato il diritto di recesso dal contratto di affitto,ritornando così in possesso dell’azienda, non esercitasse il diritto di recesso dai rapporti di lavoro relativi al ramo di azienda ceduto, egli dovrebbe corrispondere ai lavoratori in forze le retribuzioni e all’occorrenza anche il T.F.R. in prededuzione, in quanto crediti sorti dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Apparecontrario allo spirito e alla lettera dell’art. 72 L.F., che predica la irresponsabilità del fallimento per i contratti a prestazioni corrispettive parzialmente ineseguiti da entrambe le parti, ipotizzare una responsabilità del curatore (che abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto di affitto stipulato prima della dichiarazione di fallimento ed abbia, ai sensi di tale norma, contestualmente o nelle immediatezze esercitato il potere di scioglimento dai relativi contratti aziendali) per i rapporti di lavoro stipulati o proseguiti dall’affittuario dell’azienda, ex art. 79 L.F., sino al recesso dal contratto di affitto, ondesi deve ritenere che il fallimento possa avere responsabilità per detti rapporti solo a decorrere dalla retrocessione dell’azienda. L’applicazione dell’art. 72 L.F. opera, infatti, un disallineamento tra il momento in cui vengono meno per il fallimento gli effetti del contratto di affitto di azienda (dal momento della comunicazione del diritto di recesso) e il momento in cui vengono meno gli effetti del contratto di lavoro aziendale, rientrando i rapporti di lavoro tra quelli che sono sospesi ex art. 72 L.F. all’atto della dichiarazione di fallimento.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L’art. 104bis L.F., nella parte in cui,  all’ultimo comma, prevede che ai rapporti pendenti al momento della retrocessione al fallimento di aziende o rami d’aziende del fallito,  affittate a terzi nel corso della procedura fallimentare, si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II  che regolano gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, costituisce espressione di un principio generale che, ove applicabile anche al disposto dell’art. 79 L.F., norma che non contiene un’analoga previsione, ossia anche ai contratti stipulati prima della dichiarazione di fallimento, comporterebbe, per il contratto di affitto di azienda prestipulato dalla società fallita, una irresponsabilità del curatore per i debiti sorti in prededuzione dalla dichiarazione di fallimento all’avvenuto esercizio del diritto di recesso o, comunque, dei debiti  nei confronti di questi vantati per effetto di contratti a prestazioni corrispettive reciprocamente ineseguiti. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

 

Si deve ritenereche il TFR (che, secondo l’orientamento della giurisprudenza più recente di legittimità ed in particolare della Sezione Lavoro della Cassazione, costituisce credito maturato anno per anno) possa essere ripetuto in caso di trasferimento di azienda in danno del cessionario solo nel caso di circolazione inversa dell’azienda, ma con l’eccezione del periodo per il quale il lavoratore sia stato alle dipendenze del cedente. Pertanto,il fallimento del concedente può rispondere, in base al c.d. “spacchettamento”, solo del T.F.R. maturato sino al momento del trasferimento, mentre per il periodo successivo (sino alla dichiarazione di fallimento del concedente) risponderà solo il cessionario cui l’azienda sia stata affittata, come pure sarà azionabile nei confronti del cessionarioanche il rateo (o i ratei) di T.F.R. maturati dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto l’inopponibilità del credito del lavoratore opera unilateralmente per il fallimento del concedente/affittante, mentre per l’affittuario il credito matura sino alla dichiarazione di recesso del concedente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Nel caso in cui il il curatore abbia intimato il licenziamento al lavoratore, durante il periodo di CIGS o (a fortiori) al termine della stessa, senza il rispetto del termine per il preavviso,  spetta in favore dello stesso dipendente l’erogazione dell’indennità di preavviso, quale credito concorsuale sorto all’atto dello scioglimento del rapporto, cui deve riconoscersi il privilegio di cui all’art. 2751 bis n.1) c.c.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=13167.php

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: