Corte di Cassazione – Controllo del Tribunale sulla completezza, veridicità e congruità del piano concordatario e della documentazione prodotta.

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Data di riferimento: 
17/10/2014

 

Cassazione Civile, Sez. I, 17 ottobre 2014, n. 22045 – Pres. Rordorf, Rel. Mercolino

 

Concordato preventivo – Proposta di concordato – Completezza, idoneità e congruità della documentazione e del piano – Potere-dovere di controllo del Tribunale – Limiti al controllo del Giudice –Valutazione di merito – Creditori.

 

Concordato preventivo – Proposta di concordato – Previsione di realizzo dei crediti – Giudizio del Commissario Giudiziale – Potere-dovere di controllo del Tribunale – Incompletezza, incongruenze e contraddittorietà della documentazione, del piano e della relazione dell’attestatore – Fattibilità giuridica della proposta – Idoneità della proposta a soddisfare i creditore nei termini prospettati – Svalutazione dei crediti – Inammissibilità.

 

Concordato preventivo – Proposta di concordato – Potere-dovere di controllo del Tribunale – Relazione dell’attestatore – Completezza e congruità – Fattibilità giuridica della proposta – Idoneità della proposta a soddisfare i creditore nei termini prospettati.

 

Concordato preventivo – Classi di creditori – Facoltà – Congruità dei criteri adottati – Giudizio del Tribunale – Dovere – Obbligo del debitore di apportare le modifche indicate – Assenza.

 

Concordato preventivo – Integrazione piano concordatario e documentazione – Termine ex art. 162 L.F. – Potere discrezionale del Tribunale – Diritto del debitore – Assenza.

 

Concordato preventivo – Creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca - Soddisfazione non integrale – Ricavato in caso di liquidazione – Analisi comparativa – Compito dell’estensore del piano – Valori indicati nella relazione del professionista - Riferimento necessario.

 

Il controllo demandato al Giudice ai fini dell’ammissione alla procedura di concordato, pur non estendendosi al merito e alla convenienza della proposta, presuppone la verifica dell’idoneità della documentazione prodotta a corrispondere alla funzione, ad essa propria, di fornire elementi di giudizio ai creditori, ai quali è rimessa ogni valutazione in ordine alla percentuale di soddisfacimento dei crediti offerta dal debitore. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

Il giudizio sull’attendibilità della previsione di realizzo dei crediti, in relazione alla solvibilità dei debitori, alle garanzie prestate, alla pendenza di eventuali controversie e all’esistenza di altre circostanze idonee ad impedirne o ritardarne la riscossione, spetta in linea di principio al Commissario Giudiziale nell’ambito della verifica che egli è tenuto a compiere, a seguito dell’apertura della procedura di concordato, in ordine all’osservanza da parte del debitore del principio di prudenza nell’esposizione dei dati aziendali, ai fini della predisposizione della relazione da sottoporre ai creditori, ai sensi degli artt. 172 e 175 L.F. Ciò non esclude tuttavia il potere-dovere del Tribunale (e della Corte d’Appello in sede di reclamo di rilevare eventuali carenze informative della documentazione sottoposta al suo esame, ovvero incongruenze o contraddizioni emergenti dal piano stesso e dalla relazione del professionista attestatore, dovendo esso procedere, ai fini dell’ammissione alla procedura, ad una delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte a sostegno del giudizio di fattibilità del piano, nonché in ordine alla coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate, alla possibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato o all’inidoneità prima facie della stessa a soddisfare in qualche misura i crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti (Nel caso di specie, ad avviso della Cassazione, il Giudice di merito non aveva affatto ecceduto, come sostenuto dalla ricorrente, i limiti  della valutazione allo stesso demandata ai fini dell’ammissione alla procedura, essendosi limitato a rilevare - traendone delle conclusioni che la Corte non ha però condiviso - che i creditori non erano stati informati dell’avvenuta cessione del marchio utilizzato dalla ricorrente per la commercializzazione dei propri prodotti, la cui indisponibilità avrebbe impedito di assicurare la continuità aziendale asseritamente perseguita dalla proposta di concordato, facendo in tal modo apparire irragionevole la prospettiva di una realizzazione integrale dei crediti vantati nei confronti dei franchisees). (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

Il controllo da parte del Tribunale non è limitato alla completezza ed alla congruità logica della relazione del professionista attestatore, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta di concordato, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla compatibilità delle relative modalità di attuazione con norme inderogabili e con la causa concreta dell’accordo, avente come finalità il superamento della situazione di crisi dell’imprenditore ed il riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

Il carattere facoltativo della formazione delle classi, anche in presenza di creditori aventi posizioni differenziate, non esclude, nel caso in cui il debitore vi abbia provveduto, il dovere del Tribunale di pronunciarsi, in sede di valutazione dell’ammissibilità del concordato, sulla correttezza dei criteri a tal fine adottati, non assumendo alcun rilievo, in proposito, la circostanza che il predetto adempimento abbia avuto luogo ad integrazione della proposta originariamente avanzata e su sollecitazione del Tribunale, dal momento che il debitore non ha alcun obbligo di apportare le modifiche da quest’ultimo prospettate, ben potendo limitarsi ad insistere per l’accoglimento della proposta alle condizioni da lui formulate, con riserva d’impugnare l’eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione alla procedura. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

La concessione di un termine al debitore per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, prevista dall’art. 162 L.F. quale espressione del regime di favore introdotto dal legislatore per le procedure concorsuali minori, costituisce oggetto di un potere discrezionale, del quale il Tribunale può avvalersi quando ritenga che le lacune riscontrate possano essere agevolmente colmate, e rispetto al cui esercizio il debitore non è titolare di alcun diritto, essendo comunque tenuto a presentare una proposta di concordato completa di tutti i requisiti previsti dall’art. 161 L.F. e corredata da tutta la documentazione necessaria. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

 Laddove nella proposta concordataria si sia prospettata, ai sensi dell’art. 160, secondo comma, L.F. una soddisfazione non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non spetta allo stimatore, ma all’estensore del piano, di analizzare, sulla base dei valori indicati nella relazione del professionista, le prospettive di  soddisfazione, in caso di liquidazione, dei beni o dei diritti sui quali sussiste una causa di prelazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12282.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: