Tribunale di Mantova – Concordato in bianco: prosecuzione automatica dei contratti pubblici in corso e necessità dell’autorizzazione del tribunale solo in caso di richiesta di nuovi affidamenti.

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Data di riferimento: 
10/09/2015

 

Tribunale di Mantova 10 settembre 2015 - Pres. Alfani, Est. De Simone.

 

Concordato in bianco – Previsione della continuità aziendale – Tempo concesso dal giudice – Contratti in corso pendenti - Automatica prosecuzione – Partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici – Autorizzazione necessaria.

 

Concordato in bianco – Attestazione del professionista - Conformità del piano e ragionevole capacità di adempimento – Possibile prosecuzione dei contratti pubblici – Piano concordatario -   Armonizzazione dei rapporti  - Condizione necessaria.

 

Si deve considerare coerente con la logica della continuità aziendale, ex art. 186 bis, terzo comma, L.F,  durante il tempo  concesso dal giudice al ricorrente ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L.F. per la presentazione della proposta concordataria e del piano, e ciò senza necessità di alcuna autorizzazione da parte del tribunale, l’automatica prosecuzione dei contratti, seppure stipulati con pubbliche amministrazioni, in corso al momento del deposito del ricorso per l’ammissione ad un concordato in bianco che preveda la prosecuzione, almeno iniziale, dell’attività d’impresa. L’ autorizzazione del tribunale deve per converso ritenersi necessaria, ai sensi del quarto comma del predetto art. 186 bis L.F. nel caso il proponente, successivamente al deposito del ricorso per l’ammissione ad un concordato in bianco intenda partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Qualora il professionista di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d) L.F.,  designato dal debitore che ha proposto istanza di ammissione ad un concordato preventivo con riserva, abbia attestato la conformità del piano e la ragionevole capacità di adempimento della proposta da parte del ricorrente, l’ammissione ad un concordato con continuità aziendale non impedisce, ai sensi del terzo comma, seconda parte, dell’ art. 186 bis L.F., la prosecuzione dei contratti pubblici, ma, a condizione che l’ imprenditore, in sede di deposito del piano concordatario, abbia armonizzato la prosecuzione dei rapporti in essere intervenuta ex lege con il piano predisposto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13393.pdf

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: