Corte di Cassazione (606/17) – Concordato con riserva senza presentazione della proposta o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti: problematiche inerenti la proroga e l’audizione del debitore.

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Data di riferimento: 
12/01/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 gennaio 2017 n. 606 - Pres. Rel. Didone.

Istanza di concordato con riserva - Termine fissato dal giudice – Natura perentoria – Prorogabilità -  Giustificati motivi -  Condizione necessaria.

Istanza di concordato con riserva – Termine per la presentazione del piano o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti – Mancato rispetto – Dichiarazione di fallimento – Necessaria preventiva audizione del debitore.

Procedimento prefallimentare – Proposta di concordato – Debitore – Svolgimento delle difese -  Presupposti per l’ammissione – Insussistenza – Dichiarazione di fallimento – Preventiva audizione del debitore – Presupposto non necessario.

Il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L.F. per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti ha natura perentoria e disciplina mutuata dall’ art. 153 c.p.c., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d’ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In virtù del rinvio all’art. 162, secondo comma, L.F. contenuto nell’art. 161, sesto comma L.F., il tribunale, prima di procedere, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, alla pronuncia di fallimento, deve sentire il debitore in camera di consiglio, laddove questi non abbia provveduto a presentare entro il termine concessogli né la proposta di concordato, né l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, L.F.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

Si deve ritenere che l’audizione del debitore, prevista dall’art. 162, secondo comma, L.F., non sia necessaria laddove l’istanza di ammissione al concordato preventivo si inserisca nell’ambito di un procedimento prefallimentare in cui il medesimo sia già stato sentito in relazione  alla sua proposta con possibilità di svolgere le sue difese, in quanto il suddetto obbligo è funzionale a consentire al debitore, in specie ove la domanda di concordato costituisca un autonomo procedimento, senza previe pendenze, di illustrarla e di svolgere le proprie difese. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/170203182314.pdf

[Vedi anche, con riferimento alla terza massima, Cass. Civ., Sez. 1, 22 giugno 2016 n. 12957, in questa Rivista http://www.unijuris.it/node/2932 e Cass. Civ. Sez. 1, 27 maggio 2013 n. 13083, in questa Rivista  http://www.unijuris.it/node/1945)

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: