Tribunale di Torino – Possibilità che l’impresa ammessa al concordato poi omologato sia, anche su istanza del P.M., dichiarata fallita seppure non sia ancora decorso il termine finale previsto per l’adempimento.

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Data di riferimento: 
26/07/2016

Tribunale di Torino, Sez. fallimentare, 26 luglio 2016 - Pres. Giovanna Dominici, Rel. Manuela Massino.

Omologa del concordato preventivo - Assenza di risoluzione o di annullamento - Mancata risoluzione dell’insolvenza o sopraggiungere della stessa - Istanza proposta dal Pubblico Ministero – Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Termine finale non ancora decorso – Sopravvenire di fatti implicanti l’impossibilità dell’adempimento – Non imputabilità al debitore – Dichiarazione di fallimento – Possibilità della pronuncia.

In assenza di un divieto fissato da una precisa disposizione normativa, si deve ammettere che sia giuridicamente possibile dichiarare il fallimento dopo l’omologa del concordato, anche in assenza di risoluzione o di annullamento ex art. 186 L.F., nel caso in cui risulti, tramite una valutazione ex post ed in concreto svolta dal Tribunale in sede di giudizio prefallimentare, anche in eventuale antitesi rispetto al giudizio ex ante ed in astratto compiuto in sede concordataria sulla fattibilità economica del piano, che l’accordo non abbia risolto la situazione di insolvenza ovvero che la stessa sia sopraggiunta nella fase di esecuzione del concordato. Ciò si deve ritenere anche se l’istanza di fallimento sia proposta (come nel caso specifico) dal Pubblico Ministero, senza adesione ed, anzi, con l’opposizione della società già in concordato, essendo irrilevante il soggetto che chiede il fallimento, purché rientri nel novero di quelli legittimati previsti dagli artt. 6 e 7 L.F. (Pierluigi  Ferrini – Riproduzione riservata)

Se il piano concordatario prevedeva un termine finale non ancora decorso per il suo compiuto adempimento, per richiedere il fallimento non occorre attendere lo scadere della data fatidica assunta dal debitore allorquando fatti sopravvenuti, al di là dall’integrare  inadempimento imputabile del debitore, denunzino la definitiva impossibilità del medesimo di adempiere le obbligazioni che lo stesso ha assunto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16378.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: