Tribunale di Milano – Accordo di ristrutturazione dei debiti e successivo fallimento: riconoscimento del beneficio della prededuzione dei finanziamenti erogati.

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Data di riferimento: 
09/02/2015

Tribunale di Milano 09 febbraio 2015 – Pres. Caterina Macchi, Rel. Filippo D’Aquino.

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Successivo fallimento – Precedenti finanziamenti - Stato passivo – Opposizione - Riconoscimento della prededuzione  - Presupposti richiesti.

Con riferimento alla natura della prededuzione di cui all’art. 182 quater, primo comma, L.F. interna ad un accordo di ristrutturazione dei debiti, si deve ritenere che condizione necessaria  e sufficiente per il suo riconoscimento nel successivo fallimento (o, come nello specifico, in caso di ammissione del debitore finanziato alla procedura di amministrazione straordinaria) è il fatto che nel piano di cui all’accordo di ristrutturazione depositato, fosse contenuta la specifica previsione del finanziamento relativamente  al quale la prededuzione viene richiesta e dei suoi elementi essenziali, che l’accordo sia stato omologato e che il finanziamento sia stato effettivamente erogato nei termini e nell’importo previsto, stante che non risulta necessario, viceversa, accertare né la sua funzionalità alle finalità dell’accordo, né la sua effettiva rispondenza all’interesse dei creditori, dovendosi tali presupposti ritenere presunti in considerazione della avvenuta omologazione di quell’accordo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12868.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: