Tribunale di Vicenza – Fallimento del conduttore di un immobile in locazione: recesso dal contratto ad opera del curatore. Crediti riconoscibili al locatore in caso di sua, anche tardiva, insinuazione al passivo.

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Data di riferimento: 
21/02/2017

Tribunale di Vicenza, Sez. I civ., 21 febbraio 2017 – Pres. G. Campo, Rel. S. Pitinari.

Fallimento – Esecutività dello stato passivo – Domande tardive di insinuazione – Termine finale – Modalità di computo.

Fallimento – Contratto di locazione di immobile in corso – Esercizio del recesso da parte del curatore –  Crediti del locatore - Ammissione al passivo – Riconoscimento – Equo indennizzo -Criterio di quantificazione e prededucibilità.

Il termine di dodici mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo entro il quale, ai sensi dell’art. 101, primo comma, L.F., possono proporsi domande tardive di ammissione, deve (tranne che abbiano ad oggetto crediti di lavoro) intendersi comprensivo anche della sospensione feriale dei termini. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In caso di fallimento del conduttore di un immobile e di successivo scioglimento del contratto di locazione, a seguito dell’esercizio del recesso ad opera del curatore, vanno riconosciuti al locatore in prededuzione  i canoni di locazione maturati dalla data della dichiarazione di fallimento a quella di riconsegna dell’immobile, nonché le spese condominiali maturate in epoca successiva al fallimento (quelle maturate anteriormente vanno eventualmente riconosciute in chirografo). Per quanto concerne l’equo indennizzo ulteriormente spettante al locatore, che perde una fonte di locupletazione a causa dell’anticipato recesso, va esso pure allo stesso riconosciuto in prededuzione, ex art. 80, terzo e quarto comma, L.F., nella misura che il tribunale riterrà equa sulla base della valutazione della situazione concreta, in particolare della durata del contratto e dell’entità del canone mensile di locazione, e ciò in quanto non è richiesto al curatore di dare un qualche particolare preavviso al locatore prima di esercitare il diritto di recesso. (Pierluigi Ferrini- Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Vicenza%2021%20febbraio%202017.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: