Tribunale di Prato - Legittimazione del curatore all’azione nei confronti degli istituti di credito per concorso nell’illecito degli amministratori in relazione al ricorso abusivo al credito.

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Data di riferimento: 
15/02/2017

Tribunale di Prato, 15 Febbraio 2017 - Giulia Simoni, est.

Ricorso abusivo al credito – Concorso della banca nell’illecito degli amministratori – Legittimazione del curatore – Sussistenza

Ricorso abusivo al credito – Concorso della banca nell’illecito degli amministratori – Competenza -  Art. 24 l.f. – Inapplicabilità

Fallimento – Responsabilità degli amministratori – Concessione abusiva di credito – Concorso della banca – Responsabilità extracontrattuale – Condotta colposa – Casistica.

Fallimento – Responsabilità degli amministratori – Concessione abusiva di credito – Concorso della banca – Quantificazione del danno – Criteri.

Il fondamento normativo della legitimatio ad causam della Curatela per la domanda di risarcimento del danno fondata sul concorso delle banche nella responsabilità degli amministratori per ricorso abusivo al credito è costituito dalla previsione dell’art. 146, comma 2, lettera a), legge fall. che attribuisce al curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, l’esercizio delle azioni di responsabilità contro gli amministratori della società fallita. La disposizione citata, infatti, sebbene di frequente applicata alle azioni di responsabilità nei confronti dell’organo gestorio delle società di capitali, non reca in sé alcuna esclusione in relazione alle società di persone, stante la sua ampia e generica formulazione che non offre le basi per un’interpretazione restrittiva. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Per la domanda fondata sul concorso della banche nell’illecito degli amministratori per ricorso abusivo al credito non è applicabile all’azione proposta dalla curatela la competenza speciale di cui all’art. 24, legge fall., non trattandosi di “azione che deriva dal fallimento”, bensì di azione che sussisteva nel patrimonio della fallita già prima della dichiarazione di fallimento. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Può essere ritenuta fonte di responsabilità la circostanza che le banche si siano limitate ad acquisire i bilanci della società, senza chiedere agli amministratori o acquisire aliunde (per esempio tramite l’Agenzia delle Entrate) le dichiarazioni dei redditi e IRAP che avrebbero potuto offrire dati veritieri e molto diversi da quelli risultanti dai bilanci. Le banche avrebbero dovuto, sotto questo profilo, trarre rilevanti dati andamentali dai flussi della Centrale dei Rischi, rilevando che vi era una costante e pesante situazione di sconfinamenti dei rapporti bancari a breve termine. A fronte di questa situazione, le banche, anche in considerazione della loro storica qualità di banchieri altamente professionali, dotati di laboratori per l’analisi del rischio degli affidamenti formati da personale particolarmente specializzato e preparato (fatto notorio), avrebbero potuto e dovuto accorgersi dello stato d’insolvenza sostanziale in cui versava la fallita  e ritenere non più sussistente la meritevolezza creditizia della società, limitando pertanto gli affidamenti, revocando progressivamente i fidi a medio e a lungo termine ed evitando di rifinanziare i rapporti di fido a breve termine. Nel contravvenire a queste regole di diligenza, generiche e specifiche le banche hanno concorso, con condotte gravemente colpose, commissive ed omissive, nel ricorso abusivo al credito degli amministratori della fallita e ciò indipendentemente dalla prova che esse fossero consapevoli dello scopo perseguito dagli amministratori che ad esse si erano rivolti per ottenere gli affidamenti, non essendo richiesta una loro partecipazione dolosa trattandosi di responsabilità extracontrattuale. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Per determinare l’importo che integra il danno subito dalla società fallita a causa dell’illecito ricorso abusivo al credito in cui hanno concorso gli amministratori e le banche il criterio preferibile nelle ipotesi in cui è stato possibile ricostruire la movimentazione degli affari dell’impresa e concludere che, nel caso in cui la gestione non fosse proseguita fino al momento dell’apertura del fallimento, ma fosse cessata prima, la perdita di patrimonio sociale sarebbe stata inferiore, è quello del c.d. differenziale dei netti patrimoniali. Il confronto deve, tuttavia, avvenire tra situazioni patrimoniali omogenee perché sarebbe errato e illogico comparare il risultato dei bilanci redatti sul presupposto della continuità aziendale e quello dei bilanci redatti sul presupposto di attività liquidatoria. Trattandosi di debito di valore, a tale somma devono aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi di natura compensativa al tasso legale, calcolati sulla predetta somma, rivalutata anno per anno dalla data del fallimento fino alla pubblicazione della presente sentenza. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17019.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: