Corte di Cassazione (13611/2018) - Società in amministrazione straordinaria: esperimento di azione revocatoria di pagamento effettuato mediante assegni bancari tratti da società terze, dalle stesse ricevuti.

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Data di riferimento: 
04/07/2016

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 04 luglio 2016 n. 13611 – Pres. Vittorio Ragonesi, Rel. Francesco Antonio Genovese.

Società in amministrazione straordinaria – Insolvenza – Assegni tratti da società terzi – Precedente acquisto della proprietà ex art. 1376 c.c. – Utilizzo quale strumento di pagamento di proprio creditore – Azione revocatoria – Legittimo esperimento.

In tema di revocatoria fallimentare, non costituisce pagamento del terzo ma adempimento diretto del debitore - come tale, revocabile nel concorso di tutti i necessari presupposti -  l'invio, fatto da quest'ultimo al proprio creditore, di un assegno bancario che altro soggetto abbia tratto e legittimamente consegnato e trasferito al predetto debitore, successivamente dichiarato insolvente (Principio di diritto) [nello specifico la Corte ha considerato leggittimata ad esperire azione revocatoria, in costanza di tutti i necessari presupposti, una società in amministrazione straordinaria, dichiarata insolvente, che, antecedentemente, aveva pagato un suo creditore mediante spedizione diretta di alcuni assegni tratti da alcune società appartenenti al suo stesso gruppo, in quando da ritenersi divenuta a tutti gli effetti proprietaria di quei titoli mediante consenso manifestato ai sensi dell'art. 1376 c.c.].

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19078.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: