Tribunale di Nola – Insolvenza successiva all'omologa del concordato preventivo: possibilità, a prescindere dall'avvenuta risoluzione, per i creditori di agire in executivis e per il P.M. di richiedere il fallimento.

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Data di riferimento: 
17/03/2016

Tribunale di Nola, 17 marzo 2016 – Pres. Est. Eduardo Savarese.

Concordato preventivo omologato – Obblighi assunti – Mancato assolvimento –  Risoluzione non avvenuta – Azioni esecutive – Credito falcidiato – Possibile riconoscimento.

Concordato preventivo omologato – Insolvenza – Risoluzione non avvenuta – Dichiarazione di fallimento – P.M. – Iniziativa ammessa.

Laddove una società che sia stata ammessa, con preferenza rispetto al fallimento, alla procedura di concordato preventivo,  manifesti successivamente all'omologazione, che ne ha comportato la chiusura ai sensi dell'art. 184 L.F., un'insolvenza rispetto agli obblighi con la stessa assunti, si deve ritenere che ciascun creditore possa, a prescindere dall'eventuale risoluzione del concordato, comunque  agire in giudizio, anche "in executivis," per veder soddisfatto il  suo credito come riconfigurato in sede di concordato, non trovando più applicazione il divieto di cui all'art. 168 L.F. e non potendosi considerare la risoluzione un passaggio pregiudiziale obbligato per poter addivenire ad una qualche richiesta giudiziaria.  La preventiva risoluzione o il preventivo annullamento del concordato ex art. 186 L.F. risultano, viceversa, necessari laddove il creditore intenda agire per vedersi riconoscere il credito nella misura originaria, non falcidiata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ove emerga una notizia di insolvenza della società che non riesce a far fronte  agli obblighi rideterminati in sede concordataria, si deve ritenere che non sia possibile, a fronte del disinteresse

del ceto creditorio a richiedere ai sensi dell'art. 186 L. F. la risoluzione del concordato,  non riconoscere al PM  la legittimazione, ex art. 7 L. F., a richiedere il fallimento di quella società, in quanto ciò comprometterebbe definitivamente ed irrimediabilmente la funzione istituzionale di tutela pubblicistica rivestita dalla Procura rispetto all’emergere di situazioni d' insolvenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17952.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: