Corte di Cassazione (26021/2018) - Corresponsione al dipendente del TFR da parte del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS in caso di insolvenza del datore di lavoro fallito: natura non sussidiaria di detta copertura.
Corte di Cassazione, Sez. IV Lavoro, 17 ottobre 2018 n. 26021 – Pres. Enrica D'Antonio, Rel. Roberto Bellé.
Datore di lavoro fallito – Corresponsione del TFR al dipendente – Intervento da parte del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS – Copertura non sussidiaria – Eventuali obbligati solidali - Necessità della loro preventiva escussione – Esclusione.
L'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS per la corresponsione del t.f.r., nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito, non è subordinato alla previa escussione degli eventuali obbligati solidali che siano tenuti, anche solo "pro quota", per il medesimo debito, prevedendo la l. n. 297 del 1982 l'accesso diretto alla prestazione previdenziale, salvo una breve dilazione temporale (quindici giorni) dal deposito dello stato passivo ovvero dalla sentenza che decide l'opposizione ad esso, e nessun ulteriore requisito (beneficio d'ordine, beneficio di escussione) che suffraghi la natura sussidiaria della copertura dovuta dal Fondo. (Nella specie, è stato escluso che la domanda all'INPS di corresponsione del t.f.r. fosse condizionata dal previo esperimento da parte del lavoratore, insinuatosi al passivo del fallimento del datore di lavoro per l'intero credito, delle azioni esecutive nei confronti della società affittuaria d'azienda alla quale era stato trasferito durante il rapporto e che lo aveva retrocesso alla curatela, rimanendo coobbligata "pro quota" ai sensi dell'art. 2112 c.c.). (Massima ufficiale)