Tribunale di Brescia – Revocatoria fallimentare di rimesse bancarie: modalità di calcolo a ritroso del periodo semestrale sospetto e determinazione dell'an e del quantum dell'importo revocabile.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
11/05/2019

Tribunale di Brescia, Sez. IV civ., 11 maggio 2019 – Giudice Alessandro Pernigotto.

Revocatoria fallimentare - Periodo semestrale sospetto - Dies a quo di decorrenza a ritroso – - Sentenza dichiarativa di fallimento -  Data di deposito in cancelleria -  Criterio cui dar corso  -Iscrizione  nel registro delle imprese – Irrilevanza a tale specifico fine – Nessun affidamento da tutelare.

Azione revocatoria – Periodo sospetto – Modalità di calcolo - Termine iniziale – Sentenza di fallimento - Giorno antecedente al deposito – Scadenza a ritroso – Stesso giorno del semestre antecedente.

Fallimento –  Riduzione dell'esposizione debitoria - Rimesse bancarie revocabili – Consistenza e durevolezza – Valutazione  - Rilevanza delle singole rimesse – Criterio da escludersi -  Considerazione complessiva dell’andamento dell'intero rapporto – Metodo da adottarsi.

Fallimento – Revocatoria di rimesse bancarie – Quantum revocabile – Esame circoscritto al periodo dettato in punto di an – Necessità che lo spettro temporale sia il medesimo.

In sede di azione revocatoria fallimentare, il dies a quo di decorrenza a ritroso del periodo sospetto semestrale di cui all’art. 67, secondo comma, L.F. si deve ritenere si possa far coincidere con la data di deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa di fallimento e non con la data successiva di iscrizione della stessa nel registro delle imprese; ciò in quanto non v'è ragione di dar corso, laddove non vi sia un affidamento di terzi da tuelare, all’applicazione, anziché della regola generale di cui all'art. 16, secondo comma, prima parte, della disposizione derogatoria di cui all'ultima parte di quello stesso comma. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto alle concrete modalità di calcolo del termine di decorrenza a ritroso del periodo sospetto semestrale di cui all’art. 67, secondo comma, L.F., trattandosi di un termine a mesi, occorre ricordare che l’art. 155, secondo comma, c.p.c. stabilisce al riguardo che “si osserva il calendario comune” di modo che si deve intendere che il termine scada (nel calcolo a ritroso) nel giorno del mese  numericamente corrispondente a quello di decorrenza del termine iniziale, tenendo però presente che, non dovendosi calcolare il dies a quo, anche il semestre revocatorio si deve ritenere decorra dal giorno anteriore a quello del deposito della sentenza in cancelleria onde scada (nel calcolo a ritroso), per il motivo test'è precisato,  il giorno, numericamente corrispondente a quello, del sesto mese antecedente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento all'azione revocatoria di rimesse bancarie va osservato che la valutazione della "consistenza e durevolezza" della riduzione dell'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca, essendo ormai definitivamente superata la distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie, considerata quale criterio per poter ritenere revocabili le rimesse dallo stesso effettuate in periodo sospetto su un conto corrente bancario, non va condotta in maniera atomistica con riguardo alle singole rimesse bensì, così come suggerito dalla stessa lettera dell’art. 67, terzo comma, lett. b), L.F.,  secondo una considerazione complessiva dell’andamento dell'intero rapporto nel  semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento, ragion per cui va effettuata  prendendo in  riferimento una pluralità di fattori ed, in particolare, l’ammontare dell’esposizione massima nel periodo di riferimento, l’entità del “rientro” complessivo e del saldo residuo, la natura, frequenza e consistenza delle eventuali ulteriori movimentazioni e così via [nello specifico, il tribunale ha, pertanto, considerato priva di pregio la doglianza levata ad opera della banca convenuta in revocatoria a mente della quale non si sarebbero dovute considerare revocabili le rimesse di importo inferiore ad € 1.000,00, posto che dette rimesse non andavano valutate per la loro singola incidenza ma andavano accorpate alle altre in una prospettiva globale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Secondo l’impostazione ormai diffusa, la norma di cui all’art. 70 L.F. limitando dal punto di vista del quantum l’ambito applicativo dell’art. 67 L.F. (dettato in punto di an) non può che collocarsi nel medesimo spettro temporale considerato da detta norma e non può avere riguardo ad un arco temporale superiore a quel periodo [nello specifico,  il tribunale ha, pertanto, stabilito che la condanna della banca doveva essere contenuta, trattandosi sostanzialmente di un conto passivo in progressivo rientro ed essendosi alla data di scadenza del semestre revocatorio registrata l’esposizione maggiore della fallenda nei confronti  della convenuta,  entro il limite massimo del differenziale corrente fra il picco debitorio segnato dal conto corrente in esame  a tale data e quello accertato alla data di apertura del concorso]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21695.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: