Corte di Cassazione (15724/2019) – Consecuzione tra procedure concorsuali e presupposti per il riconoscimento al professionista incaricato del beneficio della prededuzione dei crediti sorti nel corso delle stesse.

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Data di riferimento: 
11/06/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2019, n. 15724 – Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.

Successione tra procedure concorsuali – Rapporto di consecuzione – Riconoscimento - Presupposto necessario – Effetti – Professionista attestatore – Attività svolta nelle varie fasi – Carattere strumentale – Contributi spettantigli -  Beneficio della prededuzione – Riconoscimento possibile.

 

La prededuzione non attribuisce una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività da cui il credito consegue agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente. 

La consecuzione è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69-bis l.f. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale.

Il fenomeno della consecuzione funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte e consente di traslare dall'una all'altra procedura la precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo sì che la stessa valga non solo nell'ambito in cui è maturata ma anche nell'altro che alla prima sia conseguito. (Principi di diritto)

In merito al riconoscimento della natura prededucibile del compenso previsto per remunerare la prestazione del professionista incaricato di redigere la relazione di cui all'art. 161, comma 3, l. fall., l'intervenuta abrogazione del disposto dell'art. 182-quater, comma 4, l. fall. ad opera della l. 134/2012 non ha affatto voluto escludere la possibilità di riconoscere anche a questo credito la natura prededucibile, ma ha inteso più semplicemente ricondurre la disciplina di questa particolare fattispecie  di credito ai principi generali previsti dall'ordinamento concorsuale. Tale credito ben può dunque avere natura prededucibile ove sia riconosciuto, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., il carattere strumentale dell'attività professionale svolta rispetto alla procedura concorsuale a cui si riferisce; il medesimo credito dovrà inoltre essere collocato in prededuzione anche nella procedura consecutiva, fallimento o altra procedura concorsuale minore che sia, nel caso in cui si accerti che le due procedure sono unite da un rapporto di consecuzione. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21926.pdf

 

NOTA REDAZIONALE

La Corte sottolinea come la terminologia plurale "procedure concorsuali di cui alla presente legge" cui il legislatore ha fatto ricorso in sede di stesura dell' art. 111, secondo comma , L.F. si ritrovi utilizzata anche dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che all'art. 6, comma 1, lettera d) riconosce la natura prededucibile ai "crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio d'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organismi medesimi", onde, ad avviso della stessa Corte, se ne deve interferire che la "consecutio procedurarum" va considerata come un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento sequenziale fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa (vuoi che si atteggi come crisi, vuoi che consista in una situazione di insolvenza, dato che i due stati possono rappresentare una mera distinzione di grado della medesima crisi economica),  che risultino tra loro unite da un rapporto di continuità causale e di unità concettuale, piuttosto che di rigorosa successione cronologica.

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: