Corte di Cassazione (27301/2018) Dichiarazione di fallimento anche in pendenza dei termini per impugnare il provvedimento d'inammissibilità del concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
26/10/2018

Cassazione civile, sez. I, 26 Ottobre 2018, n. 27301. Est. Paola Vella.

Pendenza dei termini per impugnare il decreto di inammissibilità della domanda di concordato - Contestuale dichiarazione di fallimento – Ammissibilità.

In pendenza del procedimento di concordato preventivo, il fallimento dell'imprenditore proponente può essere dichiarato contestualmente al decreto di inammissibilità della relativa domanda, ancorché non siano ancora decorsi i termini per impugnare quest'ultimo provvedimento, poiché l'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull'inammissibilità del concordato. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22294.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: