Corte di Cassazione (3945/2019) - Competenza per territorio per la dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
11/02/2019

Cassazione civile, sez. VI, 11 Febbraio 2019, n. 3945. Pres., est. Rosa Maria Di Virgilio.

Sede effettiva dell'impresa - Presunzione relativa di coincidenza con la sede legale - Trasferimento successivo alla proposizione dell'istanza di fallimento non iscritta nel registro delle imprese – Irrilevanza.

Ai sensi dell'art. 9 della l.fall., la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice abbia la sua sede effettiva, da presumersi, fino a prova contraria, coincidente con la sede legale, e la cui individuazione deve aver luogo con riguardo al momento del deposito in cancelleria del relativo ricorso, restando irrilevante, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", ogni successivo trasferimento. Tuttavia, ove il fallimento riguardi una società, deve ritenersi ininfluente rispetto alla competenza territoriale, la delibera di trasferimento della sede sociale adottata dall'assemblea in epoca anteriore al deposito dell'istanza di fallimento ma non ancora iscritta nel registro delle imprese alla data del deposito predetto. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22496.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: