Tribunale di Milano – Problematiche inerenti la motivazione nei provvedimenti del giudice delegato e le eccezioni del curatore in sede di esame dello stato passivo.

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Data di riferimento: 
12/10/2019

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. Fallimentare, II civile, 12 ottobre 2019 - Pres. Irene Lupo, Rel. Francesco Pipicelli, Giud. Luisa Vasile.

Fallimento - Sede di verifica del passivo - Domanda di insinuazione - Eccezioni mosse dal curatore - Documentazione di supporto  -  Ipotesi di necessaria allegazione - Ragione sottostante.

Fallimento - Progetto di stato passivo - Predisposizione - Creditori - Proposizione di osservazioni  - Produzione di nuovi documenti - Curatore - Modifica delle proprie conclusioni - Adunanza dei creditori istanti  - Termine ultimo.

Fallimento - Sede di verifica del passivo - Domanda di insinuazione - G.D. - Rigetto - Motivazione - Sempice rinvio alle eccezioni del curatore - Contestazioni  chiaramente esposte -  Sufficienza - Motivazione definitiva - Sede di opposizione -  Onere demandato al tribunale.

Si deve ritenere opportuno che, in sede di verifica del passivo, le eccezioni mosse dal curatore nei confronti di un'istanza di insinuazione al passivo di un credito [nello specifico, un'eccezione di compensazione con un controcredito del fallito] siano accompagnate dall’allegazione della relativa documentazione di supporto, allo scopo di consentire al creditore istante di presentare sue osservazioni al riguardo entro il termine, di cui al'art. 95, secondo comma, L.F., di cinque giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, o di farlo, ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, nel corso della stessa adunanza mediante deduzioni a verbale; ciò tuttavia solo se si tratta di documentazione decisiva o comunque rilevante, di cui solo il curatore conosce l’esistenza o ne ha la piena disponibilità, e non anche in presenza di documentazione di cui l'istante si deve ritenere sia  verosimilmente già a conoscenza o in possesso. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Non essendo previsto ad opera dell'art. 95 L.F. alcun tipo di preclusione, deve ritenersi che sia insita nella disciplina della verifica dello stato passivo la possibilità  per i creditori istanti di svolgere osservazioni  e di produrre nuovi documenti fino alla data dell'adunanza fissata per il suo esame  e che sia altresì prevista la facoltà  in capo al curatore di modificare fino a quell'udienza le proprie conclusioni sulla base di circostanze apprese e verificate successivamente alla data di deposito del progetto di stato passivo. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Attesa la sommarietà e non definitività dell'accertamento dei crediti compiuto nella verifica innanzi al giudice delegato e considerato che è poi il tribunale in composizione collegiale, in caso di opposizione ex art. 98 L.F., ad essere tenuto a fornire la motivazione definitiva del perché del rigetto di una domanda di insinuazione al passivo, si deve ritenere, in mancanza di un'espressa sanzione da parte del legislatore, che non determini un vizio del provvedimento del giudice delegato, tale da comportare la nullità di quel giudizio, il fatto che lo stesso non risulti congruamento motivato, dovendosi ritenere sufficiente anche una motivazione che consista in un mero richiamo alle ragioni svolte dal curatore fallimentare nel progetto di cui all'art. 95 L.F., a condizione che quel rinvio "per relationem" risulti univoco e che le contestazioni del curatore siano sufficientemente specifiche, risultando in una tale eventualità comunque garantito il diritto di difesa del creditore istante. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22558

[con riferimento alla terza massima, cfr, in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., -1, 09 ottobre 2018, n. 24794 https://www.unijuris.it/node/4513]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: