Corte di Cassazione (3327/2020) – Amministrazione straordinaria e azione revocatoria di rimesse bancarie: modalità di valutazione degli elementi indiziari utili a decidere della scientia decoctionis nei confronti della banca.

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Data di riferimento: 
11/02/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 3327 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Amministrazione straordinaria – Rimesse bancarie – Azione revocatoria – Stato di insolvenza - Conoscenza da parte della banca – Presupposto necessario – Prove per presunzioni – Modalità di valutazione – Considerazione atomistica e complessiva delle stesse.

In tema di prova per presunzioni, si deve considerare censurabile in sede di legittimità la valutazione del giudice del merito che, al fine di decidere, in sede di revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. di atti estintivi di debiti pecuniari posti in essere in un periodo sospetto dalla fallita, della conoscenza da parte del beneficiario dello stato di insolvenza in cui la stessa in quel momento già versava, si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, atomisticamente considerati, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, fossero però in grado di acquisirla ove valutati secondo un giudizio complessivo di sintesi e di vicendevole completamento; ciò in quanto , la valutazione del giudice circa la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c. non può fondarsi unicamente sull’apprezzamento atomistico degli elementi fattuali, ma deve essere ricavata anche dall’analisi complessiva e coordinata degli indizi [nello specifico, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio alla corte d’appello per una nuova decisione la sentenza dalla stessa emessa in quanto la corte territoriale per decidere della revocabilità di alcune rimesse bancarie eseguite in un periodo sospetto da una società poi ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria aveva omesso di valutare, oltre che singolarmente, anche, come previsto dalla legge, nel loro complesso tutti gli elementi indiziari acquisiti; in particolare non aveva tenuto conto dei bilanci anteriori a quello dell’unico anno dalla stessa preso in considerazione, come  anche dei rapporti di affidamento e del peculiare andamento del conto corrente in essere tra le parti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23279

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 12 Novembre 2019, n. 29257 https://www.unijuris.it/node/4947]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: