Tribunale di Bergamo – Emergenza da Covid-19: possibilità per l'imprenditore anche in corso di concordato di richiedere l'autofallimento omisso medio se gli sia impossibile adempierlo e l'insolvenza non sia stata causata dall'epidemia.

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Data di riferimento: 
24/06/2020

Tribunale di Bergamo, 24 giugno 2020 – Pres. Est. Laura De Simone, Giudici Elena Gelato e Bruno Gian Pio Conca.

Concordato preventivo omologato – Irrealizzabilità del piano – Domanda di fallimento – proposizione da parte dei creditori e dello stesso debitore – Ammissibilità.

Emergenza da Covid-19 – Concordato continuità aziendale omologato – Debitore proponente – Situazione di insolvenza non causata dall'epidemia – Possibilità di richiedere l'autofallimento omisso medio.

Il creditore può chiedere il fallimento dell’imprenditore anche se in concordato  omologato, quando l'insolvenza deriva dall'irrealizzabilità del piano, atteso che l'azione esperita dal creditore costituisce legittimo esercizio della propria autonoma iniziativa ai sensi dell’art. 6 L.F., non condizionata dal precetto di cui all’art. 184 L.F. e dunque proponibile a prescindere dalla risoluzione del concordato preventivo. Analogamente deve ritenersi possibile per lo stesso imprenditore denunciare l’impossibilità di adempiere al piano concordatario con continuità aziendale diretta come omologato e chiedere al Tribunale il proprio inevitabile fallimento, senza onerare i creditori della proposizione della relativa istanza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai sensi dell’art.10 comma II D.L.8 aprile 2020, n. 23 come convertito con modificazioni da L. 5 giugno 2020 n. 40, nonostante l’emergenza sanitaria in corso, è procedibile il ricorso presentato dall’imprenditore in concordato per autofallimento omisso medio, vale a dire senza la previa risoluzione del concordato stesso ex art. 186 L.F., in fase di esecuzione quando  l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia di COVID-19 e non è neppure riferita all'indebitamento regolato dal concordato omologato [nello specifico, essendo la società debitrice che ha presentato il ricorso per la pronuncia del proprio fallimento una società in accomandita semplice, la sentenza che lo ha dichiarato ha prodotto anche anche il fallimento dei suoi soci illimitatamente responsabili a mente del disposto dell'art. 147 L.F.] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23834#gsc.tab=0

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez.VI, 17 luglio 2017 n. 17703 https://www.unijuris.it/node/3770 ; Corte di Cassazione, Sez. VI - I civ., 11 dicembre 2017 n. 29632 https://www.unijuris.it/node/3836 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 ottobre 2018 n. 26002 https://www.unijuris.it/node/4485 ].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: