Corte di Cassazione (16755/2020) – Concordato preventivo accompagnato da transazione fiscale e cessazione della materia del contendere relativamente ai giudizi in corso.

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Data di riferimento: 
06/08/2020

Corte di Cassazione, Sez. V civ., 06 agosto 2020, n. 16755 – Pres. Ettore Cirillo, Rel. Pasqualina A.P. Condello.

Decisione della Commissione Tributaria Regionale – Impugnazione in Cassazione - Concordato preventivo - Transazione fiscale – Perfezionamento - Effetti ex art. 182 ter, quinto comma, L.F. - Cessazione della materia del contendere - Conseguenze – Transazione perfettamente eseguita n somme oggetto di accordo – Inutilità dell'emissione di una cartella esattoriale – Inadempimento del contribuente – Riespandersi del potere impositivo.

Procedimento in Cassazione – Intervenuto accordo negoziale tra le parti -  Declaratoria di cessazione della materia del contendere  - Meccanismo del raddoppio del contributo unificato – Inapplicabilità.

Nel processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell'ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 182 ter, comma 5, l.f. comporta la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche d'ufficio, con conseguente inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata, non vertendosi in una delle tipologie decisorie di cui agli artt. 382, comma 3, c.p.c., 383 e 384 c.p.c. L'intervenuto accordo negoziale consente, altresì, di escludere che l'Amministrazione finanziaria possa emettere una cartella esattoriale volta al recupero delle somme oggetto della transazione stessa, riespandendosi il potere impositivo solo ove essa venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente poiché, anche prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, l'esistenza di una transazione perfezionatasi e puntualmente eseguita esclude un qualsiasi pregiudizio per l'erario. (Massima ufficiale)

In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma non nel caso di declaratoria della cessazione della materia del contendere che, pur determinando la caducazione delle pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia delle sentenze impugnate in forza di intervenuto accordo negoziale tra le parti.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24432.pdf

[con riferimento alla prima massima, ma alla diversa ipotesi di una transazione conclusa nell'ambito  di un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis legge fallimentare, cfr. in questa rivista:  Cassazione civile, sez. V, tributaria, 31 Maggio 2016, n. 11316 https://www.unijuris.it/node/3994 ].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: