Tribunale di Napoli Nord – – Azione revocatoria esperita dal curatore con riferimento agli atti di assegnazione patrimoniale scaturenti da una scissione societaria: competenza e rapporto con i rimedi previsti dal codice civile.

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Data di riferimento: 
16/11/2020

Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 16 novembre 2020 – Giudice Unico Arminio Salvatore Rabuano:

Fallimento – Azioni giudiziali che ne derivano – Azione revocatoria ordinaria-fallimentare –  Tribunale fallimentare - Competenza – Necessità che la giustificano.

Fallimento – Atto dispositivo illecito anteriormente posto in essere dal debitore – Curatore -  Revocatoria – Trasformazione della sua natura se esperita in quella sede – Azione posta a tutela di tutti i creditori – Recupero e liquidazione del bene recuperato – Effetti -Vantaggio  conseguibile sia dai creditori anteriori, sia da quelli successivi all'atto impugnato.

Società di capitali – Scissione – Rapporto tra azione revocatoria ordinaria e rimedi di cui agli artt. 2503, 2504 quater e 2506 quater, ultimo comma, c.c. – Complementarità  - Fondamento.

Fallimento -  tto dispositivo illecito anteriormente posto in essere dal debitore -  Curatore - Azione revocatoria ordinaria -  Proposizione – Creditore interessato - Insinuazione al passivo – Presupposto necessario – Eccezione.

Il concetto di “azione che deriva dal fallimento” come criterio adottato dall'art. 24 L.F. per stabilire a quali cause si estenda la competenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento deve essere interpretato nel senso che il legislatore ha voluto attrarre alla competenza del tribunale fallimentare tutte le azioni che originano dalla dichiarazione di fallimento o che, in conseguenza dell’apertura della procedura concorsuale, subiscono un mutamento strutturale, attesa la necessità di realizzare “l’unità dell’esecuzione sul patrimonio del fallito” e, quindi, di concentrare queste azioni dinanzi al medesimo Tribunale, restando escluse solo le azioni che erano nel patrimonio dell’imprenditore prima della dichiarazione giudiziale di insolvenza. Questa interpretazione  consente al tribunale fallimentare di riconoscere, come d'altro canto espressamente previsto dall'art. 66 L.F., la propria competenza in particolare in ordine all’azione revocatoria fallimentare-ordinaria, propria dei creditori dell’imprenditore, come esercitata dalla curatela del fallimento,diretta al recupero dei beni oggetto di atti di disposizioni, compiuti prima del fallimento, dal debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’art. 66 L.F. nel riconoscere al curatore l’esercizio dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. conforma la stessa in relazione alle esigenze della par condicio “trasformandola” da azione a difesa del singolo creditore ad azione che opera nell’interesse di tutti i creditori. La sentenza dichiarativa di fallimento spoglia  infatti il creditore di un diritto spettante a lui singolarmente in favore del ceto creditorio in quanto fa rientrare quel diritto nel patrimonio fallimentare con la conseguenza che, risultando assente una norma che limiti la distribuzione del ricavato della liquidazione del bene, come recuperato a seguito dell'esperimento di una tale azione, ai soli creditori anteriori all’atto revocato, il ricavato andrà a vantaggio di tutti i creditori, sia anteriori che successivi all'atto impugnato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Si deve ritenere che risulti ammissibile l'azione revocatoria fallimentare degli atti di assegnazione patrimoniale scaturenti da un atto di scissione societaria, come volta alla reintegrazione della garanzia patrimoniale del debitore che risulti essere stato inciso da una tale operazione; ciò in quanto in ambito fallimentare l'actio pauliana si deve ritenere che abbia, oltre a quella di reintegra, una funzione riparatoria-sanzionatoria ex post, in quanto rappresenta una sanzione civile indiretta  rispetto ad un atto che presenta i connotati del fatto illecito, ragion per cui si deve considerare complementare rispetto ai rimedi di tutela preventiva e successiva di cui agli artt. 2504 quater  (che prevede, nonostante l'iscrizione dell'atto di scissione precluda la pronuncia di invalidità del medesimo, comunque il diritto al risarcimento per coloro, soci o soggetti terzi che abbiano subito dal compimento di quell'atto un danno diretto e immediato) e, 2503 c.c. (che  contempla la possibilità per i creditori anteriori, in ragione del potenziale pregiudizio che può derivare alle loro ragioni economiche,  di fare opposizione a che la scissione  si perfezioni) – articoli richiamati per la scissione dall'art. 2506 ter,quinto comma – e di cui all' 2506 quater, ultimo comma , c.c. (che prospetta il sussistere di una responsabilità sussidiaria delle società beneficiarie, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad esse assegnato, per i debiti della società scissa nei confronti dei creditori anteriori); rimedi tutti che sono  volti solo a prevenire un pregiudizio e reintegrare delle loro ragioni economiche i creditori, ripristinando l'assetto societario preesistente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Salvi i casi di dolosa preordinazione da parte dell'imprenditore-debitore, pur dovendo l'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore essere configurata come azione di massa in quanto il suo positivo esperimento torna a vantaggio di tutti i creditori concorsuali, va comunque condiviso l’orientamento  che riconosce l’azione revocatoria, di cui al combinato disposto degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., al curatore solo in caso di ammissione allo stato passivo di un creditore che risulti essere stato danneggiato dall’atto dispositivo posto in essere dal debitore, quindi, di un creditore con titolo anteriore all’atto impugnato (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24751#gsc.tab=0

[con riferimento alla terza massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 dicembre 2019, n. 31654 https://www.unijuris.it/node/5119]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: