Trib.Monza - Formazione delle classi nel concordato preventivo, principio di eguaglianza e finalità del concordato liquidatorio.

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Data di riferimento: 
07/04/2009

Tribunale di Monza, 7 aprile 2009 - Est. Alida Paluchowski. Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari

Concordato preventivo - Suddivisione in classi - Finalità conservative o liquidatorie - Formazione delle classi - Distinzione - Tutela del dissenso - Necessità - Funzione del tribunale.

Concordato preventivo - Approvazione dei creditori - Voto del creditore - Effetti proporzionati alla dimensione economica del credito - Principio di eguaglianza - Rilevanza costituzionale - Potere del tribunale - Giustificazione.

Concordato preventivo - Transazione fiscale - Riduzione della pretesa del fisco - Necessità - Esclusione - Consolidamento del debito e cessazione del contenzioso - Necessità.

Qualora il concordato preventivo persegua fini conservativi, attraverso la ristrutturazione del debito e la soddisfazione dei creditori con modalità alternative rispetto al pagamento, la suddivisione in classi presenta maggiore analogia con l'ipotesi del chapter eleven, cui il legislatore si è ispirato e che nel modello statunitense pare principalmente destinato a favorire il debitore consentendogli di superare il dissenso di alcuni creditori. Qualora, invece, il concordato persegua fini liquidatori, ove le finalità satisfattorie si realizzano tramite pagamento in termini monetari, le classi sono dalla dottrina più attenta avvertite come uno strumento anche di tutela dei creditori, che acquisiscono così informazione piena e corretta e che possono correlare la loro situazione a quella di creditori che si trovano in una posizione omogenea per interessi e per collocazione giuridica, orientando il proprio consenso in modo libero e informato; proprio questa finalità giustifica il potere del tribunale di esaminare e censurare le suddivisioni in classi che siano finalizzate a inertizzare comunque il volere dei creditori annegandone il dissenso all'interno di classi composte da creditori con interessi economici non omogenei. (fb) (riproduzione riservata)

Benché nel concordato preventivo, il legislatore abbia fatto in modo che il dissenso di ciascun creditore influisse sull'approvazione della proposta in proporzione alla dimensione economica del credito, occorre tenere presente che il fenomeno dell'insolvenza continua pur sempre a muoversi in un panorama costituzionale nell'ambito del quale l'art. 3 della Carta Fondamentale impone all'organo giudiziario - nella specie il tribunale - una funzione tutoria e di controllo di legittimità. (fb) (riproduzione riservata)

La transazione fiscale non è obbligatoria al fine di ridurre la percentuale di soddisfazione del credito del fisco ed è necessaria solo nel caso in cui il debitore intenda avvalersi degli effetti tipici di tale istituto consistenti nella cessazione dei contenziosi e nella cristallizzazione delle posizioni fiscali. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]