Tribunale di Trani - Fallimento di s.a.s.: azione di restituzione ex art. 2467 c.c. nei confronti di un socio accomandante del rimborso del finanziamento avvenuto nell’anno anteriore.

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Data di riferimento: 
18/06/2021

Tribunale di Trani, Sez. Civ. Area commerciale, 18 giugno 2021 – Giud. Giuseppe Gustavo Infantini.

Società in accomandita semplice - Socio accomandante -  Finanziamento a  favore della società – Dichiarazione di fallimento di quella - Rimborso eseguito nell'anno precedente – Curatore – Azione di restituzione – Esperimento - Competenza speciale delle sezioni specializzate in materia d'impresa  - Esclusione - Competenza funzionale del tribunale fallimentare -  Ragione sottostante.

Fallimento di s.a.s. - Curatore – Azione di restituzione -  Ipotesi di revocatoria speciale – Promozione nei confronti del socio accomandante –  Art. 2467 c.c. - Interpretazione estensiva per analogia -  Ammissibilità  - Possibile esperimento insieme ad una revocatoria fallimentare.

L'azione di restituzione dei finanziamenti dei soci in caso di fallimento della società, prevista dall'art. 2467, primo comma, seconda parte, c.c., norma prevista per le società a responsabilità limitata ma ritenuta applicabile anche agli altri tipi di società, trae origine dal fallimento, ragion per cui non può trovare applicazione la competenza speciale delle sezioni specializzate in materia d'impresa, prevista dall'art. 3 del D. Lgs. 168 del 2003 come modificato dall'art. 2, comma 1 lettera d) del D.L. n. 1 del 2012, restando la controversia devoluta alla competenza funzionale del tribunale che ha dichiarato il fallimento, ai sensi dell'art. 24 L.F. (Pierluigi Ferrini – Retribuzione riservata)

L'azione di restituzione, prevista dall'art. 2467, primo comma, seconda parte, c.c.,  si deve ritenere che costituisca un'ipotesi di revocatoria "speciale' (prevista al di fuori della legge fallimentare) che il curatore,  può, alla luce  di detta disposizione (nella formulazione applicabile ratione temporis), esercitare anche insieme all'azione revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili di cui all’art. 67, comma 2, L.F.; ciò, date le differenze tra le due azioni sia in ordine al  “periodo sospetto”, annuale nel primo caso, semestrale nel secondo, sia in ordine alla automaticità, nel primo caso, della inefficacia del pagamento, ossia della non necessità, da parte della curatela, di provare la c.d. scientia decoctionis in capo al socio convenuto. [nello specifico, il tribunale ha ritenuto che l'azione di restituzione fosse esperibile dal curatore anche con riferimento al rimborso effettuato da una società in accomandita semplice in favore di un socio accomandante in quanto l'art. 2467 deve ritenersi applicabile ogni qual volta il soggetto che effettua il prestito sia titolare di una posizione che gli consenta di aver accesso alle informazioni riguardanti la società e, quindi, di influire sulla sua gestione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25657.pdf

 

NOTA REDAZIONALE

[Con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. VI, 24 ottobre 2017, n. 25163 https://www.unijuris.it/node/3734 e, in particolare in merito all'applicabilità, estesa  ad altre società diverse dalla società a responsabilità limitata, dell'art. 2467 c.c.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 giugno 2018 n. 16291 https://www.unijuris.it/node/4211 e all'applicabilità anche nei confronti del terzo che gode di asimmetrie informative rispetto agli altri creditori: Tribunale di Treviso, 12 marzo 2019 https://www.unijuris.it/node/4624].

[Si evidenzia che il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modifiche (Codice della Crisi), la cui entrata in vigore verrà presumibilmente rinviata rispetto al 1° settembre 2021, ha previsto l’abrogazione, con riferimento al rimborso dei finanziamenti dei soci, della seconda parte del comma 1 dell'articolo 2467 c.c., e precisamente la frase “e se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito”, purtuttavia prevedendo all’art. 164, commi 2 e 3 che: “2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.”]. 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: