Corte di Cassazione (33364/2021) – Compenso spettante al commissario giudiziale di un concordato preventivo non omologato e seguito dal fallimento: competenza per la liquidazione e criterio di quantificazione.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
11/11/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2021, n. 33364 – Pres. Magda Cristiano, Rel Eduardo Campese

Concordato preventivo non omologato – Dichiarazione di fallimento – Consecuzione tra procedure – Compenso spettante al commissario giudiziale – Tribunale quale giudice del concordato – Competenza alla liquidazione – Fondamento.

Concordato preventivo non omologato – Dichiarazione di fallimento – Consecuzione tra procedure – Compenso spettante al commissario giudiziale – Criterio di quantificazione.- Curatore

In tema di procedure concorsuali, il rinvio compiuto dall'art. 165, comma 2, L. fall. all'art. 39 della medesima legge - il cui terzo comma prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga al termine della procedura - comporta che alla liquidazione del compenso invocato dal commissario giudiziale di un concordato preventivo ammesso, non giunto alla sua omologazione per il mancato raggiungimento delle necessarie maggioranze dei creditori ex art. 177 L. fall., e seguito da dichiarazione di fallimento della parte debitrice proponente la domanda concordataria, debba provvedere il tribunale, quale giudice del concordato predetto, e non il giudice delegato del fallimento consecutivo. (Massima ufficiale)

Alla luce del fatto che l'art. 165, secondo comma, L.F richiama l'art. 39 L.F., che, a sua volta, fa riferimento per stabilire la misura del compenso spettante al curatore al disposto del decreto del Ministro della giustizia (da ultimo al disposto del decreto ministeriale n. 30 del 25/1/2012, art. 1, commi 1 e 2), deve, per decidere del compenso attualmente spettante al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, tenersi conto, ai sensi dell'art. 5 del su richiamato decreto, della differenza esistente tra concordati liquidatori e non, in quanto, per i primi, le percentuali sono ora parametrate, ai sensi del prima comma, oltre che sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario, sull'attivo realizzato dalla liquidazione, mentre,  per  i concordati di altro tipo, ai sensi del secondo comma, sull'attivo e sul  passivo  inventariato a norma dell'art 172 L.F., e, pertanto,  in considerazione dei valori statici fissati al momento in cui tale inventario viene predisposto. In entrambi i casi trova applicazione  l'articolo 4, comma 1", relativo ai minimi previsti per il curatore fallimentare”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-11-novembre-2021-n-33364-pres-cristiano-est-campese

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26239/CrisiImpresa?Liquidazione-...

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista, in tema di immodificabilità da parte dell'autorità che lo ha emesso del decreto di liquidazione del compenso al curatore e della possibilità, pertanto, di proporre ricorso, come nello specifico, ex art. 111 Cost: Cassazione civile, S.ez. I, 18 Gennaio 2019, n. 1394 https://www.unijuris.it/node/4833; in tema di liquidazione del compenso al commissario giudiziale di un concordato preventivo non giunto ad omologazione e di ultrattività necessaria a concordato concluso delle funzioni del tribunale: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 giugno 2021, n. 15789  https://www.unijuris.it/node/5674; in tema di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 settembre 2021, n. 24056 https://www.unijuris.it/node/5825 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 marzo 2019, n. 8970 https://www.unijuris.it/node/4657].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: