Corte di Cassazione (1394/2019) - Il decreto di liquidazione del compenso finale al curatore non è soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 39 l.fall. e non può essere revocato o modificato dall'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

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Data di riferimento: 
18/01/2019

Cassazione civile, sez. I, 18 Gennaio 2019, n. 1394. Pres. De Chiara. Est. Pazzi.

Curatore - Decreto di liquidazione del compenso finale – Immodificabilità ed irrevocabilità da parte dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso.

Il decreto con il quale il tribunale liquida, dopo l'approvazione del rendiconto, il compenso finale al curatore ha natura decisoria e carattere definitivo; esso non è soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 39 l.fall., è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost. ma non è suscettibile di essere revocato o modificato dall'autorità giudiziaria che lo ha emesso, consumando questa, con la sua adozione, il proprio potere decisionale. (In applicazione del suesposto principio, la S.C. ha annullato il provvedimento con il quale il tribunale, su impulso di parte, aveva modificato un proprio precedente decreto di liquidazione). (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22441.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: