Corte di Cassazione (8970/2019) – Consecuzione tra concordato e fallimento e decorrenza del termine per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare. Compensazione delle spese processuali.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 marzo 2019, n. 8970 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Loredana Nazzicone.
Dichiarazione di fallimento – Consecuzione con la procedura di concordato preventivo - Termini per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare – Regime vigente prima dell'introduzione dell'art. 69 bis L.F. - Decorrenza - Data del decreto di ammissione alla procedura minore.
Consecuzione tra procedure – Decorrenza successiva all' 11 settembre 2012 - Azione revocatoria fallimentare - Termine per la proposizione - Data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo.
Presentazione di ricorso in Cassazione - Consecuzione tra procedure – Azione revocatoria fallimentare – Decorrenza del termine per la proposizione - Portata innovativa della riforma del 2012 – Chiarimenti resi successivamente – Decisione - Compensazione delle spese processuali.
Nell'ipotesi di fallimento dichiarato in consecuzione di una procedura di concordato preventivo, nel regime vigente prima dell'introduzione dell'art. 69 bis, comma 2, l.fall., per effetto dell'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, i termini per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare decorrono dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato e non da quella del deposito della relativa domanda, attesa l'omogeneità tra sentenza di fallimento e decreto di ammissione al concordato e considerato che gli effetti giuridici riconducibili alla detta domanda sono indicati tassativamente nell'art. 169 l.fall.. (Massima ufficiale)
L'introduzione ad opera dell'art. 33.1, lett. a-bis, n. 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in I. 7 agosto 2012, n. 134, con decorrenza dall'11 settembre 2012, del secondo comma, L.F. dell'art. 69 bis L.F. si deve ritenere che abbia inteso fissare il dies a quo per le azioni revocatorie, in caso di consecuzione tra procedure, non più nel momento di ammissione al concordato preventivo, ma piuttosto addirittura alla data di pubblicazione della domanda; ciò alla luce della novità, parimenti introdotta dal suddetto articolo 33, di prevedere per l'imprenditore la possibilità di presentare una domanda di concordato c.d. in bianco, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., ossia con riserva di disvelare in seguito la proposta ed il piano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Giustifica la compensazione delle spese la circostanza che i chiarimenti circa la portatata innovativa della riforma del 2012, in merito alla decorrenza dei termini per la proposizione della revocatoria fallimentare in caso di consecuzione tra procedure, siano stati resi, come nel caso specifico, solo dopo la presentazione del ricorso in Cassazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21641.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: in senso conforme Cassazione civile, Sez. I, 28/05/2012, n. 8439 https://www.unijuris.it/node/3329; 26 marzo 2010, n. 7273 https://www.unijuris.it/node/696 e 6 agosto 2010 n. 18437 https://www.unijuris.it/node/792; Sez. VI, 27 febbraio 2013, n. 4959 https://www.unijuris.it/node/1848 e, per altri aspetti, con riferimento però al regime vigente dopo l'introduzione dell'art. 69 bis, secondo comma, L.F., Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 aprile 2018 n. 9290 https://www.unijuris.it/node/4358]