Corte di Cassazione - Consecuzione di procedure e fallimento dei soci - Opponibilità dell'ipoteca al fallimento.

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Data di riferimento: 
26/03/2010

Corte di Cassazione Sez. I Civile, 26 marzo 2010, n. 7273 - Pres. Vitrone - Est. Fioretti.

Società di persone - Concordato preventivo - Successiva dichiarazione di fallimento - Debiti personali dei soci - Principio della consecuzione processuale - Inapplicabilità - Conseguenze - Ipoteca giudiziale a carico del socio - Opponibilità al fallimento - Decorrenza - Interessi passivi - Opponibilità al fallimento - Decorrenza - Dalla data della dichiarazione di fallimento - Fondamento.

Il principio della consecuzione processuale tra le procedure di concordato preventivo e di fallimento non può essere applicato con riferimento ai creditori personali dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, in quanto l'efficacia del concordato preventivo della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili riguarda esclusivamente i debiti sociali. Ne consegue che ai fini dell'opponibilità di eventuali ipoteche al fallimento o del computo degli interessi sui crediti vantati nei confronti dei singoli soci, non rileva la data di ammissione della società di persone al concordato preventivo, ma quella della successiva dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 147 della legge fall., dei soci illimitatamente responsabili. (fonte CED - Corte di Cassazione)

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]